Auto che prende una buca e causa la fuoriuscita del fucile lungo la strada
Auto che prende una buca e causa la fuoriuscita del fucile lungo la strada
A cura dell'Avv. Adele Morelli
Con la sentenza Cass. Pen., Sez. I, n. 35922/2025, viene sancito il principio per cui la custodia non diligente di un'arma che però si presenta non immediatamente utilizzabile, in quanto priva di una parte essenziale al suo funzionamento, non integra il reato di omessa custodia d’arma di cui all’art. 20 L. n. 110/1975 (che è reato di pericolo), perché non ricorre il pericolo connaturato all'elemento tipico di tale fattispecie. È il caso di un fucile che era stato smarrito privo di una sua parte essenziale, in mancanza della quale non ne era possibile il funzionamento: esso è stato considerato dai Giudici mera parte di arma, con conseguente insussistenza, nel caso di specie, del reato di omessa custodia. Si riportano i punti salienti della pronuncia. “Portando con sé l’arma all’interno della sua vettura, a causa di una buca presente sull’asfalto, al sobbalzo del mezzo si era aperto uno sportello e il fucile era scivolato e rimasto poggiato lungo la strada il […] alle ore […] del mattino in località […] (tanto da allarmare un passante che aveva chiamato la Polizia), finché lo stesso […], resosene conto, era tornato indietro a recuperarlo. […] Il fucile di cui all’imputazione era privo di otturatore, come riferito da […] già quando rese dichiarazioni spontanee in commissariato subito dopo il rinvenimento. Aveva spiegato che, essendo un ex armiere, poiché doveva portare il fucile in armeria a […], l'aveva resa inoffensiva. Anche il teste […] che aveva notato l'arma abbandonata sull’asfalto ha riferito che, visto a distanza, il fucile sembrava privo di cartucce. Inoltre dai verbali degli operanti risulta che l'otturatore fu recuperato successivamente, fatto sintomatico che non si trovava insieme al fucile. […] Dalla ricostruzione dei fatti, contenuta nella sentenza impugnata, risulta incontestato che il fucile fosse privo di otturatore al momento in cui si sarebbe realizzata la condotta di omessa diligente custodia; tuttavia il giudice ritiene che il fucile andasse custodito meglio perché chiunque avrebbe potuto prenderlo e poi attendere l’occasione propizia per acquistare l’otturatore e rendere funzionante l’arma. Tuttavia nei precedenti di legittimità l’illecito di pericolo di cui all'art. 20 cit. è correlato al rischio che l'omessa diligente custodia renda possibile ad altri di sottrarla ed utilizzarla. Sicché l'illecito contestato non può considerarsi configurabile rispetto ad un'arma insuscettibile di immediato utilizzo. La giurisprudenza di legittimità ha, per un verso, affermato che «integra il reato di cui all'art. 20, comma primo, prima parte, e comma secondo, L. 18 aprile 1975 n. 110 (omissioni di cautele necessarie per la custodia di armi ed esplosivi) la condotta di colui che lascia un fucile da caccia all'interno di un'autovettura parcheggiata in una zona dove è possibile l'esercizio di attività venatoria, sussistendo la concreta possibilità che estranei entrino agevolmente in possesso dell'arma lasciata alla loro portata» (Sez. 1, n. 13006 del 30/03/2006, P.m. in proc. Scarabicchi, Rv. 234075 - 01). È chiaro, pertanto, che il principio è posto con riferimento ad una condotta negligente, che renda possibile un immediato impossessamento di un’arma pronta per l'uso. Per altro verso, si è affermato che «in forza del principio di tassatività, non è configurabile il reato di inosservanza del dovere di diligenza nella custodia di armi ed esplosivi, previsto dall'art. 20 della legge 18 aprile 1975 n. 110, nella negligente custodia di parte di un'arma (nella specie, caricatori muniti di proiettili)» (Sez. 1, n. 4659 del 21/12/2004, dep. 2005, Marsico, Rv. 230735 - 01) […]. La diversità di previsione appare frutto di deliberata e ragionevole scelta, posto che la negligente custodia di una parte d'arma non espone a pericolo di sorta la sicurezza pubblica, da tal parte non derivando alcun diretto nocumento per chi, nella sfera di disponibilità e controllo diretti del detentore, con essa (soltanto) venga occasionalmente a contatto; di contro, la perdita di controllo sulla parte d'arma, che venga smarrita o sottratta senza che il detentore (o di converso l'eventuale rinvenitore) ne abbia dato immediata segnalazione alla Autorità di Polizia, pone quell'oggetto in una condizione di circolazione pericolosa, tal parte ben potendo essere utilizzata per ricostituire o sostituire la funzionalità di altre armi da sparo pregiudicando l'interesse della sicurezza pubblica». Da tale condivisibile lettura sistematica delle disposizioni incriminatrice non si può che ricavare il principio per il quale la custodia non diligente di un’arma non immediatamente utilizzabile perché priva di una parte essenziale al suo funzionamento non integra il contestato illecito di pericolo, perché non ricorre il pericolo connaturato all’elemento tipico di fattispecie.”
Avv. Adele Morelli
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