Incidente durante il tiro con l’arco: cosa succede al porto d’armi?

Incidente durante il tiro con l’arco: cosa succede al porto d’armi?

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

Sul tema si rinviene una recente ed interessante sentenza del T.A.R. Lazio Roma, Sez. I ter, la nr. 17989 del 17/10/2025, riferita ai seguenti fatti: il ricorrente era stato denunciato per l’ipotesi di reato di cui all’art. 674 c.p. ossia “getto pericoloso di cose”, poiché una freccia lunga 77 cm scoccata dal medesimo durante una esercitazione di tiro con l’arco aveva colpito un furgone, con il finestrino aperto in transito sulla pubblica via, adiacente al luogo ove si svolgeva l'esercitazione, andandosi a conficcare nell'abitacolo vicino al punto di attacco della cintura di sicurezza a pochi centimetri dalla testa del conducente del mezzo. L’evento si era verificato nel corso di una sessione di un corso di tiro con l’arco organizzata nell’ambito delle attività di un centro anziani. L’episodio era stato valutato dalla Questura, si legge nella sentenza, “nell’ottica preventiva e precauzionale propria della normativa in materia di armi, come sintomatico di una condotta gravemente superficiale e negligente tenuta dal ricorrente nell’esercizio dell’attività sportiva di tiro con l’arco, in quanto svolta senza aver predisposto tutte le precauzioni e i presidi necessari per impedire il verificarsi di fatti gravi (come quello accaduto a seguito del quale solo accidentalmente non si sono registrati feriti), e dunque indice di inaffidabilità e tale da far propendere per un giudizio prognostico negativo circa lo svolgimento di un’attività ludica esercitata con l’uso di armi, come la caccia, che richiede la massima prudenza e cautela, al pari dell’attività di tiro con l’arco”, e alla luce di tale valutazione il Questore aveva disposto con decreto la revoca della licenza di porto di fucile uso caccia di cui il ricorrente era titolare. Tale decreto era appunto stato impugnato dal ricorrente innanzi al TAR.

Frattanto, relativamente al procedimento penale acceso per tali fatti, il GIP aveva disposto l’archiviazione, aderendo alla richiesta del PM, nella quale si evidenziava che, con riguardo all’episodio occorso, si sarebbe “trattato di un incidente occorso in un campo destinato alla pratica dello sport del tiro con l’arco, essendosi verificata un'imprevedibile uscita di una freccia scagliata dal citato e luogo per finire -in modo involontario” nell’abitacolo del conducente di una vettura in transito, con conseguente restituzione del materiale sequestrato.

Il TAR ha accolto ricorso dell’interessato, ritenendo il decreto di revoca del Questore viziato da difetto di motivazione e difetto di istruttoria. Tali le motivazioni della decisione:

11. Ferma restando l’ampia discrezionalità che connota il potere valutativo dell’amministrazione in materia di licenza di rilascio di titoli di polizia e detenzione di armi, a tutela degli interessi primari della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico, non va dimenticato, invero, che la discrezionalità deve essere esercitata in coerenza con la situazione di fatto oggettivamente esistente e mediante la formulazione di una congrua motivazione circa le ragioni, concrete ed attuali, che portano ad escludere il rilascio o il rinnovo della licenza o che ne giustificano la revoca. In tema di autorizzazione di uso, il porto e la detenzione di armi, il potere discrezionale della pubblica amministrazione deve rispettare i canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale, sia sotto quello della coerenza logica e ragionevolezza, dandosi conto in motivazione dell’adeguata istruttoria espletata al fine di evidenziare circostanze di fatto effettivamente ostative all’autorizzazione o giustificative della revoca. Inoltre, in tema di provvedimenti attinenti l’uso, il porto e la detenzione di armi, l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nel valutare – con prudente apprezzamento – l’affidabilità del destinatario degli stessi, fermi i consueti limiti di congruità e ragionevolezza.

12. Tanto premesso, nel caso di specie, la revoca del porto d’armi uso caccia assunta nei confronti del ricorrente si fonda esclusivamente sulla notizia di reato ex art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose), relativa all’episodio occorso durante una sessione di un corso di tiro con l’arco organizzata nell’ambito delle attività del centro anziani di – OMISSIS – , giudicata dal GIP che ha disposto l’archiviazione del procedimento penale nei confronti del – OMISSIS – come “incidente”, dovuto ad “un’imprevedibile uscita di una freccia scagliata dal citato e luogo per finire – in modo involontario” nell’abitacolo di una vettura in transito e non anche, come invece ritenuto dall’Amministrazione resistente nel provvedimento gravato, alla mancata predisposizione da parte del – OMISSIS – di idonee barriere di sicurezza. D’altra parte, dalla puntuale e compiuta ricostruzione delle circostanze fattuali riportate nel ricorso – avallata dalla motivazione dell'archiviazione del procedimento penale a carico del – OMISSIS – – risulta irragionevole, pur nell’ottica preventiva propria dei provvedimento in materia di P.S., ritenere che vi fosse alcuna correlazione o nesso tra la condotta posta in essere dal – OMISSIS – e la traiettoria tracciata dalla freccia, di per sé – come evidenziato dal PM e dal GIP – non prevedibile e non imputabile al ricorrente e certamente non ascrivibile, come invece ritenuto dall’Amministrazione, “ad un’indole superficiale, facilona e negligente nel valutare i rischi  potenziali” e pertanto “obiettivamente inconciliabile con lo svolgimento di una attività ludico sportiva, come la caccia, che richiede invece massima prudenza e cautela”.

13. Ciò considerato, ritiene il Collegio che, tenuto conto della concreta dinamica dei fatti, non sussistano nel caso di specie, attese le sue peculiarità, elementi tali da suffragare il giudizio di inaffidabilità operato dalla Questura nei confronti del ricorrente e tali da giustificare la revoca del porto d’armi da caccia. Né, invero, si riscontra il nesso tra l’episodio di causa, cagionato da un evento imprevedibile connesso alla pratica sportiva del tiro con l’arco, e la revoca del porto d’armi d’uso da caccia, settore nel cui ambito il ricorrente non ha mai ricevuto censure né è mai stato autore, da quando è diventato titolare del titolo – OMISSIS – , di alcuna condotta che ne attestasse l’imperizia o l’inaffidabilità o, ancora, rischi per l’incolumità pubblica.

Tale decisione è stata così massimata: “Risulta irragionevole ritenere che vi sia correlazione o nesso tra la condotta posta in essere da un arciere e la traiettoria tracciata dalla freccia, di per sé non prevedibile e non imputabile ad un’indole superficiale, facilona e negligente nel valutare i rischi potenziali e pertanto obiettivamente inconciliabile con lo svolgimento di una attività ludico sportiva, come la caccia, che richiede invece massima prudenza e cautela (Nel caso di specie, la revoca del porto d’armi uso caccia assunta nei confronti di un arciere sportivo si fondava esclusivamente sulla notizia di reato ex art. 674 c.p. – getto pericoloso di cose – , relativa all'episodio – occorso durante una sessione di un corso di tiro con l’arco, organizzata nell’ambito delle attività del centro anziani – , giudicata dal GIP come “incidente”, dovuto ad “un’imprevedibile uscita di una freccia scagliata dal citato per finire in modo involontario” nell’abitacolo di una vettura in transito e non anche, come invece ritenuto dall’Amministrazione resistente nel provvedimento gravato, alla mancata predisposizione da parte dell’organizzatore di idonee barriere di sicurezza)”.

Avv. Adele Morelli

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