Il carro armato è arma da guerra
Recentemente sono andato a sostenere innanzi la CTT di una Prefettura l’esame di abilitazione tecnica ex art. 8 L. n. 110/1975 e art. 28 TULPS. Quando mi hanno chiesto perché avessi necessità di sostenere questo esame, ho risposto che con la mia ditta dovrei iniziare a fabbricare parti di carri armati per conto di altra grande azienda, al che un membro della CTT mi ha detto che il carro armato non è arma da guerra, quindi a suo dire non avrei avuto bisogno della capacità tecnica ex art. 8 L. n. 110/1975 per il tipo di attività che gli avevo indicato e alla fine non mi è stato consentito di sostenere l’esame. È corretto che il carro armato non è arma da guerra?
Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli
Posto che l’art. 1, comma 1, con una definizione ampia ed onnicomprensiva sul tema arma da guerra così dispone “Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici biologici, radioattivi, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.”, sul punto specifico del carro armato rileviamoCass. pen., Sez. I, sent. 6457/1997 secondo cui, in massima, si dispone che “Rientrano nel novero delle "armi da guerra" o "parti di esse" e dei "materiali di armamento", in relazione, rispettivamente, alle previsioni di cui alle l. 2 ottobre 1967 n. 895, 14 ottobre 1974 n. 497, 18 aprile 1975 n. 110 ed a quelle di cui alla l. 9 luglio 1990 n. 185, i carri armati e le loro singole componenti specifiche, fra le quali vanno compresi i motori, i motorini di avviamento, i giunti meccanici ed i cingoli.” e nella parte motiva della sentenza così viene indicato “Ritiene il Collegio che il carro armato, rispondendo sotto l'aspetto tecnico - costruttivo a tutti e tre i requisiti concorrenti della elevata lesività, della destinazione attuale o potenziale al moderno armamento di truppe nazionali o estere e, infine, dell'utilizzazione - non reversibile - per impiego bellico, costituisce - già di per sé - in virtù della sua autonomia strutturale e funzionale, "arma da guerra" destinata a soddisfare esclusive necessità di un uso militare, diverse e più ampie rispetto a quelle per il cui soddisfacimento possono essere individualmente impiegate ciascuna delle armi - come cannoni, mitragliatrici, lanciamissili - su di esso installate: donde la pretestuosità della tesi difensiva che vorrebbe farne un mero "veicolo" attrezzato per il trasporto di singole armi da guerra. […] Deve rammentarsi in proposito che le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza 24.11.1984, Bottin, hanno fissato il principio per cui, se per parte deve intendersi la porzione di un tutto considerata da questa separata o staccata, vanno considerate parti di arma da guerra - ai sensi e per i fini di cui all'art. 1, .primo comma, I. 110-75 - quelle porzioni che, ancorché separabili, ne costituiscono elementi integranti, senza i quali l'arma risulta inefficiente o comunque menomata nelle caratteristiche d'impiego, mentre non possono essere considerati tali quegli oggetti che, nella loro autonomia strutturale e funzionale, non incidono sulla meccanica, sulle qualità balistiche e tipicamente operative dell'arma, ma di questa costituiscono sostanzialmente degli accessori destinati a migliorarne l'utilizzazione operativa ovvero a consentirne un impiego diverso. […] D'altra parte, la ratio del divieto riferito alle parti di arma da guerra va individuata nell'esigenza di impedire che, attraverso la scomposizione di un'arma intera e l'eventuale ripartizione delle componenti così ottenute fra più persone e in più luoghi, si eludano i divieti concernenti l'arma nel suo complesso, la quale potrebbe poi all'occorrenza esser ricomposta: la parte di arma cui la legge si riferisce dovrà possedere una propria funzionalità ed efficienza, in modo che aggregata alle altre mancanti serva a ricostruire l'arma nella sua interezza senza necessità di speciali procedimenti manipolativi o additivi (Sez. I, 22.2.1990, Libanori, rv. 183449; Cass., 14.3.1988, Uberti).”. Il principio di diritto contenuto in tale sentenza è chiaro: il carro armato è arma da guerra.
Avv. Adele Morelli

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