Il registro per le munizioni

So che le armerie devono tenere per legge un registro su cui giornalmente annotano le armi che vendono e poi mensilmente sono obbligate a comunicare alle questure dati di tutte le vendite effettuate nel corso del mese. Vorrei sapere se la stessa procedura viene utilizzata anche per le munizioni.

Risposta a cura dell'Avv. Adele Morelli

Ai sensi dell’art. 55 TULPS, le armerie devono tenere un registro ove annotare giornalmente le operazioni di vendita aventi ad oggetto munizioni (fatta eccezione per quelle da caccia a pallini), polveri e pirotecnici di IV e VC (F3 e F4). Nel registro annotano gli estremi del titolo d’acquisto dell’acquirente (PDA o nulla osta all’acquisto), tipo di prodotto venduto (per le munizioni annotano tipo e calibro; per le polveri annotano tipo e codice di identificazione univoca; per i pirotecnici annotano tipo e categoria) e quantità. Inoltre, come accade per le armi, a fine mese devono comunicare alla propria autorità di P.S. (solitamente la Prefettura) i dati delle vendite effettuate.

Avv. Adele Morelli

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