La natura giuridica della balestra

Qual è la natura giuridica della balestra? È necessario il porto d’armi per il suo acquisto? Va denunciata?

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

Sul punto si rinviene la Circ. Min. Interno nr. 559/C.22590.10179(17)1-582-E-95 del 16.12.1995 (in G.U. – Serie Generale n. 26 del 01.02.1996), la quale ha chiarito trattarsi di strumento di tipo sportivo (non è un’arma), per il cui acquisto non è quindi necessario il titolo di polizia (ossia non è necessario il porto d’armi) né della sua acquisizione va fatta denuncia di detenzione. Nello specifico, la circolare dispone che:

[…] le balestre moderne di qualsiasi dimensione ed i relativi dardi vanno considerate nel novero delle armi improprie e sono sottoposte alla disciplina di cui agli articoli 4, secondo comma, della legge n. 110/1975, e 45, secondo comma del regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Si rappresenta inoltre che:

  1. Le balestre, rientrando tra le armi improprie con destinazione prevalentemente sportiva, potranno essere legittimamente trasportate o portate, con giustificato motivo, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa. Pertanto, sarà considerato giustificato motivo il trasporto e il porto in quelle circostanze riconducibili, ade esempio ad attività di allenamento o di partecipazione a manifestazioni sportive agonistiche previste dal calendario delle federazioni sportive del settore o a manifestazioni folkloristiche altresì ufficialmente previste, ovvero ad esigenze per riparazione e controllo dell’attrezzo. Saranno considerate legittime le attività sportive svolte all’interno di campi di tiro attrezzati, aperti o chiusi, predisposti in maniera palese e opportunamente strutturati in conformità ai regolamenti sportivi e in ottemperanza alle prescrizioni di pubblica sicurezza. Sarà considerato giustificativo del porto qualsiasi <<atteggiamento venatorio>> (al riguardo si rammenta il divieto in tal senso previsto dall’art. 21 della legge n. 157/1992);
  2. Il trasporto e porto della balestra, al di fuori dell’abitazione e dei campi di tiro ufficiali, potrà effettuarsi esclusivamente con l’attrezzo sportivo scarico ed all’interno di apposita custodia;
  3. Le balestre potranno impiegare esclusivamente dardi del tipo approvato per il solo tiro sportivo e non dovranno essere corredate di sistemi che permettono di raddoppiare il numero dei colpi o comunque alterarne i parametri di potenzialità previsti per la pratica sportiva;
  4. Le punte dei dardi a corredo della balestra dovranno essere esclusivamente a <<profilo ogivale ordinario>> per il tiro sportivo con le caratteristiche di quelle ufficialmente previste dalle federazioni sportive (sono vietate quelle a lame fisse o retrattili, ad arpione o di altra tipologia);”

Tale interpretazione è pienamente condivisa dalla giurisprudenza di legittimità, che peraltro nel decidere tiene a riferimento la predetta circolare: vedasi Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 07/04/2021, n. 22341 “In tema di reati concernenti le armi, deve escludersi che la balestra possa classificarsi tra le armi proprie, per la ragione che tale strumento, di difficile porto e di ardua maneggevolezza, incompatibile con le esigenze ed i costumi del vivere moderno, non ha più da tempo, quale destinazione naturale, quella di recare offesa agli esseri umani, ma piuttosto funzioni ornamentali, di collezione o, talora, sportive; ne consegue che non vi è obbligo di denuncia, e il porto, fuori dell'abitazione e sue pertinenze, al pari di quello delle relative frecce, se ingiustificato è punito non ai sensi dell'art. 699 cod. pen., ma dell'art. 4, comma secondo, della legge 18 aprile 1975 n. 110. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE LIVORNO, 06/05/2013)”;  Cass. pen., Sez. I, 11/02/1997, n. 4331 “In tema di reati concernenti le armi, deve escludersi che la balestra possa classificarsi tra le armi proprie, per la ragione che tale strumento, di difficile porto e di ardua maneggevolezza, incompatibile con le esigenze ed i costumi del vivere moderno, non ha più da tempo, quale destinazione naturale, quella di recare offesa agli esseri umani, ma piuttosto funzioni ornamentali, di collezione o, talora, sportive; ne consegue che non vi è obbligo di denuncia, e il porto, fuori dell'abitazione e sue pertinenze, al pari di quello delle relative frecce, se ingiustificato è punito non ai sensi dell'art. 699 c.p., ma dell'art. 4 comma 2 l. 18 aprile 1975, n. 110. (Nell'affermare il principio di cui in massima, la S.C. ha altresì evidenziato che tale conclusione è stata fatta propria anche dall'autorità preposta al controllo sulle armi, avendo il Ministero dell'interno precisato, con circ. 16 dicembre 1995, che "le balestre moderne ed i relativi dardi vanno considerati nel novero delle armi improprie e sono sottoposte alla disciplina di cui agli art. 4 comma 2 l. n. 110/75 e 45 comma 2 del regolamento di esecuzione al t.u. delle leggi di pubblica sicurezza").”.

Avv. Adele Morelli

 

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