A caccia senza aver pagato le tasse CCGG, cosa ne pensa la Cassazione?

Qual è l’orientamento attuale della giurisprudenza se si va a caccia con la licenza di porto di fucile uso caccia per la quale si è omesso il pagamento delle tasse CCGG per l’anno in corso?

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

L’esercizio dell’attività venatoria con una licenza di porto di fucile uso caccia (vigente nel quinquennio dal rilascio) per la quale non si è provveduto a pagare le tasse di concessione governativa per l’anno in corso, secondo l’attuale orientamento della giurisprudenza, fa incorrere nelle seguenti sanzioni:

  • sanzione amministrativa di cui all’art. 31, comma 1, lett. c), L. n. 157/1992,
  • e sanzione penale di cui all’art. 699 cp in combinato disposto con l’art. 15 L. n. 497/1974,

sul punto, infatti, la Suprema Corte ha chiarito che in questi casi il porto dell’arma è da ritenersi “abusivo per mancanza di validità della licenza per uso caccia conseguente all’omesso pagamento della tassa di concessione governativa” e “integra gli estremi della contravvenzione prevista dal combinato disposto dell’art. 699 c.p. e L. n. 497 del 1974, art. 15” (Cass. Pen. 27707/2020, conf. Cass. Pen.  17497/2020 e già Cass Pen 19/05/1986, contra Cass. Pen. 01/06/1990).

Avv. Adele Morelli

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