Vendita di armi comuni a FFOO in Italia
Sono un produttore di armi comuni con licenza di fabbricazione in art. 31 TULPS rilasciata dalla mia Questura. Ho ricevuto una manifestazione d’interesse ad una mia tipologia di carabine semiautomatiche in calibro civile. Posso venderle al reparto oppure ho bisogno di avere anche la licenza in art. 28 TULPS?
Risposta a cura dell'Avv. Adele Morelli
La vendita di armi comuni da sparo in Italia a Forze dell’Ordine, Forze Armate, Reparti di Polizia in generale è effettuata con la licenza in art. 31 TULPS, poiché ciò che determina la disciplina applicabile nel caso delle vendite IT su IT non è il soggetto destinatario dell’arma, ma la tipologia di arma. Trattandosi, appunto, di armi comun da sparo, la disciplina che si applica è quella propria di tale tipologia di armi. Infatti, perché un’arma possa definirsi da guerra e quindi seguire la disciplina propria delle armi da guerra, essa deve rientrare nella definizione tecnico-giuridica di cui all’art. 1, comma 1, L. n. 110/1975 ossia “Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici biologici, radioattivi, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.”, ma se un’arma è nata come comune da sparo, non può cambiare la sua natura solo perché poi essa viene acquisita anche da un reparto di Polizia.
Sul punto è utile la Circ. Min. Interno nr. 557/PAS/U/005121/10100(1) del 30/03/2017, che ha chiarito che nel caso di vendita di armi comuni a Forze Armate o di Polizia o Enti Governativi all’estero (che è caso peculiare, poiché nel caso di vendita all’estero di armi comuni con destinatari Forze di Polizia o Enti governativi si applica la procedura della L. n. 185/1990 sui materiali d’armamento, come previsto dall’art. 1, comma 11, della legge), per la loro movimentazione nel tragitto di uscita dallo stabilimento fino alla dogana competente, il titolo di trasporto che si utilizza è l’Avviso di Trasporto Armi (ATA) al Questore ai sensi dell’art. 34 TULPS, che è titolo di trasporto tipico delle armi comuni.
Pertanto, per la vendita di armi comuni da sparo a Forze dell’Ordine e Forze Armate in Italia, il titolo di P.S. che si utilizza è l’ATA al Questore, incombenza che spetta all’azienda fornitrice, e le operazioni di vendita vengono effettuate con la licenza in art. 31 TULPS.
Avv. Adele Morelli
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