Munizioni caricate di tipologia non in commercio

Pongo questa domanda perché ricevo sempre pareri discordanti e non riesco a trovare un riferimento normativo certo che fughi ogni dubbio. La domanda è la seguente: come denuncio il possesso/detenzione di munizioni che ho caricato ex novo? Per chiarire: normalmente mi è sempre stato detto di acquistare un certo quantitativo di munizioni commerciali, metterle in denuncia e poi integrale con quelle ricaricate. Tuttavia il problema si pone qualora comprassi un'arma di calibro tale per cui le munizioni commerciali sono irreperibili/non adatte a tale arma perché non in produzione, per cui conseguentemente acquisto le componenti di ricarica di libera vendita (bossoli nuovi, palle, inneschi) e utilizzo polvere sfusa che ho già in denuncia (o la compro appositamente e ne dichiaro l'acquisto). Alcune risposte che mi sono state date da esperti, tiratori, poligoni, Uffici di P.S.:

  1. Non si può;
  2. Ai fini della denuncia, non ho modo di dimostrare con certezza di averle ricaricate entro le 72 ore precedenti;
  3. Potrebbe essere contestata la "fabbricazione munizioni" per cui bisogna avere apposita licenza;
  4. Le munizioni devono avere provenienza certa.

Risposta a cura dell'Avv. Adele Morelli

Per fornire risposta nel merito, con specifico riguardo al caso di munizioni non in commercio e che quindi di fatto vengono caricate “ex novo” da privato (in quanto associazione di categoria, ci viene segnalata talvolta tale fattispecie e quindi è doveroso che si porti a conoscenza degli utenti, con chiarezza, quella che attualmente riscontriamo essere nella prassi degli Uffici di P.S. la modalità ritenuta corretta), è necessario avere a riferimento la circ. Min. Interno nr. 559.C.16105.XV.H.Mass(39) del 27/03/1999 di indirizzo su “l’attività di ricarica delle cartucce da parte dei privati” e pertanto si ricavano le seguenti risposte ai quesiti posti:

  1. Tale circolare non considera illecita l’attività di ricarica di munizioni ad opera dei privati, che quindi può essere compiuta, ma specifica che deve essere realizzata nel rispetto dei principi generali in materia di detenzione di munizioni e polvere sanciti da TULPS e Reg. TULPS (acquisto della polvere con titolo - art. 55 TULPS - e denuncia entro le 72 ore - art. 38 TULPS -, rispetto dei limiti dei quantitativi detenibili di polvere e munizioni - art. 97 Reg. TULPS e art. 50 TULPS);
  2. Nel caso specifico posto dal quesito ossia di caricamento “ex novo” di munizioni, la denuncia che deve essere compiuta è quella della polvere acquistata e detenuta (ex art. 38 TULPS), per cui, in caso di controllo, se ho in detenzione le cartucce caricate “ex novo”, dovrò avere un quantitativo di polvere ridotto ossia la polvere mancante (denunciata) deve corrispondere alle cartucce caricate che detengo. Trattandosi di munizioni non in commercio, è infatti impossibile seguire la prassi di primo acquisto di munizioni commerciali, che quindi vengono denunciate, e successivo caricamento casalingo, la cui detenzione è così “coperta” dalla prima denuncia di quelle commerciali, visto che non si può andare a denunciare un acquisto non compiuto di materiale che non è in commercio (in sostanza, non si può denunciare il falso);
  3. No, perché la suddetta circolare chiarisce che alla ricarica delle munizioni da parte dei privati non si applica la L. n. 509/1993 sulle munizioni commerciali per uso civile;
  4. Attribuire provenienza illecita a delle munizioni in detenzione implica una serie di considerazioni che l’Ufficio di P.S. deve poter provare e non meramente supporre: se il privato ha la polvere in denuncia e di essa manca un quantitativo corrispondente alle munizioni caricate che detiene, se ha in detenzione un’arma compatibile con quelle munizioni e se in commercio quelle munizioni non ci sono, come può l’Ufficio di P.S. de plano dedurre una provenienza illecita di quelle munizioni?

Avv. Adele Morelli

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