Un po' di chiarezza sulle armi ad uso scenico

Vorrei avere delle delucidazioni per quanto riguarda l’uso di armi ad uso scenico, poiché con il mio gruppo stavamo pensando di acquistare della armi ad uso scenico da un armaiolo, così da avere più possibilità illustrative in ambito rievocativo e ampliare di molto le possibilità di sviluppo del gruppo.

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

 

Quale è la legislazione riguardante l’argomento? Art. 22 L. n. 110/1975, Circ. Min. Int. nr. 50.302/10.C.N.C.77 del 07.07.2011, Circ. Min. Int. nr. 557/PAS/U/009891/10100(1) del 30.06.2015.

Come vengono definite le armi ad uso scenico? L’art. 22 della L. n. 110/1975 recita “Per armi da fuoco ad uso scenico si intendono le armi alle quali, con semplici accorgimenti tecnici, venga occlusa parzialmente la canna al solo scopo di impedire che possa espellere un proiettile ed il cui impiego avvenga costantemente sotto il controllo dell’armaiolo che le ha in carico. Le armi da fuoco per uso scenico sono sottoposte, a spese dell’interessato, a verifica del Banco nazionale di prova. Che vi apporrà specifico punzone.”. 

Che differenza c’è tra un’arma ad uso scenico, un simulacro, una pistola scacciacani, un’arma disattivata, un’arma da fuoco?

  • L’arma ad uso scenico resta un’arma a tutti gli effetti;
  • Per simulacro in gergo si intende sia qualcosa che ha la forma di un’arma ma che è fabbricato con l’impiego di tecniche e di materiali che non ne consentano la trasformazione in arma o che non consentano l’utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all’offesa della persona sia l’arma disattivata;
  • Una “pistola scacciacani” è uno strumento riproducente un’arma del tipo da segnalazione acustica, che deve corrispondere alle caratteristiche tecniche di cui all’art. 5, co. 4, L. n. 110/1975 ossia: funziona con cartucce a salve di libera vendita, deve recare la canna occlusa da un inserto in metallo ed un tappo rosso inamovibile all’estremità della canna;
  • Un’arma disattivata è un oggetto avente la forma di un’arma, che un tempo era un’arma, la quale è stata resa inerte e portata allo stato di mero simulacro in maniera permanente ed irreversibile, in tutte le sue parti essenziali, che sono state rese definitivamente inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare ai fini di un’eventuale riattivazione, ai sensi del Reg. UE 2403/2016 e succ. modif. e integraz.;  
  • Un’arma da fuoco è, ai sensi dell’art. 1bis, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 527/1992, “qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata per espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un propellente combustibile […]. Si considera, altresì, “arma da fuoco” qualsiasi oggetto idoneo a essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un propellente combustibile se: 1) ha l’aspetto di un’arma da fuoco e, 2) come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, può essere così trasformato”;       

Noi come privati titolari di porto d’armi ad uso sportivo possiamo detenere un’arma ad uso scenico?  No, l’acquisto e la detenzione di un’arma ad uso scenico è consentita soltanto al “maestro d’armi ad uso scenico”, una qualifica professionale che si ottiene dopo aver superato lo specifico esame di maestro d’armi ad uso scenico presso la CTT della Prefettura e dopo aver conseguito la specifica licenza di maestro d’armi ad uso scenico (quella per armi comuni è rilasciata dal Questore, quella per armi da guerra è rilasciata dal Prefetto).

C’è un armaiolo che può fare le modifiche per rendere un’arma ad uso scenico? Le armi da guerra possono essere trasformate in armi da guerra ad uso scenico dall’armaiolo che ha licenza di riparazione in art. 28 TULPS, le armi comuni possono essere trasformate in armi comuni ad uso scenico dall’armaiolo che ha licenza di riparazione in art. 31 TULPS.

Dopo la modifica da arma da fuoco ad arma ad uso scenico, l’arma come viene considerata? È considerata a tutti gli effetti un’arma, sottoposta alla specifica disciplina delle armi ad uso scenico ai fini dell’acquisto, della detenzione, della movimentazione e dell’uso, come previsto dalla normativa sopra citata.

L’arma ad uso scenico dev’essere registrata da qualche parte? Il suo detentore, ossia il maestro d’armi ad uso scenico, deve denunciarne la detenzione entro le 72 ore dall’acquisto ed al contempo deve caricarla nel Registro di carico e scarico ex art. 35 TULPS. Altresì, essa risulta dal database del Banco Nazionale di Prova, che ne ha certificato la corretta esecuzione delle operazioni tecniche e vi ha apposto lo specifico punzone “AS” ossia arma scenica.

Come si fa a disattivare un’arma ad uso scenico? L’arma ad uso scenico può essere disattiva esclusivamente da un armaiolo a ciò autorizzato (le armi da guerra ad uso scenico possono essere disattivate da chi ha licenza di fabbricazione in art. 28 TULPS, le armi comuni ad uso scenico possono essere disattivate da chi ha licenza di fabbricazione in art. 28 TULPS oppure licenza di fabbricazione in art. 31 TULPS oppure licenza di riparazione in art. 31 TULPS), seguendo le procedure tecniche prescritte dal Reg. UE 2403/2015 e succ. modif. e integraz. L’arma ad uso scenico disattivata (quindi completamente inerte ed inservibile in maniera permanente ed irreversibile) può essere acquistata e detenuta dal privato.  

C’è un certificato che mi permetta di usarla senza avere problemi legali? L’arma ad uso scenico può essere maneggiata solo alla presenza e sotto la stretta sorveglianza del maestro d’armi ad uso scenico, nei luoghi e nei giorni autorizzati con apposito provvedimento dal Questore della provincia ove si devono svolgere le attività con armi ad uso scenico.

Avv. Adele Morelli

scuola armieri

Scuola armaioli

Il TIMA è un corso facoltativo di durata triennale di IPSIA Beretta nato per unire il percorso scolastico alle richieste che offre il settore armiero in Valle Trompia.

Approfondisci
banchi di prova

Banchi di prova

Tutte le armi da fuoco dei Paesi aderenti alla CIP sono soggette a collaudo ed a certificazione tramite l'impressione dei Marchi dei Banchi di Prova dei rispettivi Paesi.

Approfondisci
EOS 2022 - I corsi CONARMI

EOS 2022 - I corsi CONARMI

Per la prima edizione di EOS European Outdoor Show il CONARMI propone ai visitatori una serie di co…

Leggi la news