Brexit: riportare un'arma in Italia

Sono un cittadino italiano residente all'estero, nel Regno Unito, ove circa 15 anni fa ho ereditato un fucile da caccia che uso per il tiro al piattello (sono in possesso di tutte le autorizzazioni britanniche per la detenzione e l'uso dell'arma). Vorrei portare permanentemente il fucile in Italia, per il medesimo uso sportivo. In Italia detengo un "Libretto Personale Per Licenza Di Porto Di Fucile" rinnovato nell’anno 2020, inoltre sono iscritto a una sezione del "Tiro A Segno Nazionale". Potreste indicarmi le procedure e/o le dichiarazioni necessarie all'aeroporto di arrivo e come ottenere la detenzione permanente di tale arma in Italia?

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

A seguito della Brexit, il Regno Unito non è più ricompreso nel territorio doganale dell’Unione Europea, pertanto tutte le movimentazioni passano per le procedure di importazione ed esportazione con relative operazioni doganali. Nel suo caso, trattandosi di arma che resta in capo allo stesso soggetto ma cambia solo il paese ove viene detenuta, occorre procedere nel seguente modo: lei deve anzitutto chiedere alla Questura della provincia italiana ove vorrà detenere l’arma la licenza di importazione definitiva (art. 12 L. n. 110/1975) e quindi, ottenuta tale licenza, deve portarla presso l’ufficio competente della provincia tedesca da cui partirà l’arma e chiedere la licenza di esportazione (Reg. UE 258/2012). Una volta giunta l’arma in Italia, deve entro le 72 ore andare ad effettuare la denuncia dei detenzione dell’arma presso l’ufficio di P.S. competente (Questura, Commissariato o Caserma dei Carabinieri ex art. 38 TULPS). Potrebbe accadere che uno dei due stati (lo stato d’importazione ossia l’Italia oppure lo stato di esportazione ossia il Regno Unito) non consenta la spedizione direttamente presso il luogo di detenzione in Italia, in quel caso deve effettuare le operazioni attraverso un’armeria. A monte di tutto va però specificato che lei deve anzitutto verificare se l’arma che intende introdurre in Italia sia già stata classificata presso il BNP (può fare questa verifica consultando il sito del Banco Nazionale di Prova), poiché se trattasi di arma che non è stata mai classificata prima, è necessario preliminarmente chiedere al Banco la sua classificazione quale arma comune da sparo (art. 23, comma 12 sexiesdecies DL n. 95/2012 convertito nella L. n. 135/2012).

Infine, per quanto riguarda le procedura doganali all’aeroporto, deve coordinarsi con la compagnia aerea che curerà la movimentazione dell’arma (solitamente gli adempimenti, sia in partenza sia in arrivo, si fanno presso l’ufficio di polizia di frontiera presente in aeroporto).

Avv. Adele Morelli

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