PdA scaduto da 15/20 anni

Se il PdA per uso caccia è scaduto da circa 15-20, anni devono essere ripetuti gli esami?

Risposta a cura dell'Avv. Adele Morelli

Ai sensi dell’art. 22, co. 7, L. n. 157/1992, “L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.”; i casi di revoca sono previsti dall’art. 32, co. 1, della medesima L. n. 157/1992, che dispone che “Oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 30, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone: […] b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni, nei casi previsti dal predetto art. 30, comma 1, lettere c) ed e), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere d) ed i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;”. Sul punto è intervenuta la circolare del Min. Interno nr. 557/PAS/U/014349/10100.A(2) del 16/09/2016, che ha chiarito che “in relazione alla peculiarità dell’esame per l’abilitazione venatoria ed alle espresse ipotesi di revoca stabilite dalla legge in esame, nonché nell’ottica della semplificazione amministrativa, sembra potersi ritenere che la corretta interpretazione della disposizione di cui all’art. 22, comma 7, sopra richiamata, e del termine “revoca” ivi contenuto, debba essere di tipo “logico-letterale” e che, dunque, la ripetizione dell’esame sia da riferirsi alle sole ipotesi di revoca della licenza di porto di fucile uso caccia disposta quale sanzione accessoria a seguito di condanna definitiva per i sopra citati reati venatori, ai fini del rinnovo della licenza”, pertanto, questo è l’unico caso in cui è necessario sostenere nuovamente l’esame di abilitazione venatoria, poiché appunto quanto disposto dall’art. 22, co. 7, L. n. 157/1992 è tassativo e non soggetto a diverse interpretazioni da parte degli uffici.

Avv. Adele Morelli

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