Novità in materia di certificati medici per la richiesta di Porto d'Armi

È cambiato qualcosa in materia di certificati medici per la richiesta del PdA?

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

Recentemente il Consiglio di Stato (Sez. III) si è espresso con la sent. n. 7722/2021 in materia di certificazione medica attestante l’idoneità psico-fisica al maneggio delle armi da presentare al momento della richiesta di rinnovo del PDA per uso caccia o per uso tiro a volo, titoli per i quali la legge prevede una validità di cinque anni e che quindi devono essere agganciati ad una certificazione medica che attesti che l’interessato per cinque anni sarà idoneo alla titolarità del PDA. Nella suddetta sentenza, il Consiglio di Stato, in applicazione dell’art. 9 TULPS, introduce un utile principio, chiarendo che “nulla osta ad una autorizzazione di polizia con prescrizioni tali da ridurre la durata della licenza, se il richiedente sia in possesso di certificazione medica attestante il possesso attuale dei requisiti psico-fisici, senza prevedere alcuna durata minima della certificazione di idoneità psico-fisica. […] Pertanto […] l’Amministrazione sanitaria può accertare l’idoneità psico-fisica dell’interessato al rinnovo per periodi inferiori a cinque anni, e l’Amministrazione dell’Interno in tal caso deve modulare la durata del titolo di polizia (nel limite massimo di cinque anni  e purché non risultino altre cause ostative) sulla base del contenuto della certificazione sanitaria. […] Ne consegue […] che qualora la certificazione medica rilasciata in sede di rinnovo abbia una durata minore di cinque anni, anche il rinnovo del permesso di porto d’armi, ove circostanze diverse non depongano per il rifiuto, dovrà aver pari durata, salvi gli eventuali ulteriori rinnovi.”. In tale pronuncia (oggetto anche di circolare Min. Interno nr. 557/PAS/U/001279/10100.A(1) del 31/01/2022), in sostanza, il Consiglio di Stato chiarisce che, ferma restando la necessità che, in occasione del primo rilascio di un PDA per uso caccia o tiro a volo, il certificato medico dell’interessato attesti la sua idoneità psico-fisica per cinque anni, in occasione dei successivi rilasci, invece, l’interessato può presentare anche certificati medici attestanti un’idoneità psico-fisica per una durata inferiore ai cinque anni (se ad esempio nel frattempo gli è sopraggiunta una patologia che non consente una valutazione medica di idoneità a cinque anni, ma magari per un tempo inferiore) e l’ufficio di P.S. gli rilascia il titolo per tale durata inferiore.

Avv. Adele Morelli

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