L’art. 73 Reg. TULPS alla luce della circ. Min. Interno nr. 0004627 del 05/02/2026: porto d’armi per difesa anche agli Agenti di P.S.
L’art. 73 Reg. TULPS alla luce della circ. Min. Interno nr. 0004627 del 05/02/2026: porto d’armi per difesa anche agli Agenti di P.S.
A cura dell’Avv. Adele Morelli
La normativa di riferimento è la seguente:
- Art. 73 Reg. TULPS
- Art. 28 D.L. n. 48/2025 convertito nella L. n. 80/2025
- Art. 17 L. n. 400/1988
- Art. 251, comma 2, D.Lgs. n. 66/2010
- Circ. Min. Interno nr. 0004627 del 05/02/2026
Come noto, l’art. 73 Reg. TULPS è stato interessato da una prospettiva di sua riforma, in virtù di quanto disposto dall’art. 28 D.L. n. 48/2025 convertito nella L. n. 80/2025, in vigore dal 12 aprile 2025, che ha previsto quanto segue:
- Gli agenti di pubblica sicurezza di cui agli articoli 17 e 18 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, sono autorizzati a portare senza licenza le armi previste dall'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, quando non sono in servizio.
- Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate all' articolo 73 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, le modificazioni necessarie al fine di adeguare le norme ivi contenute alle disposizioni del comma 1 del presente articolo.
Tuttavia, il decreto attuativo, ad oggi, non è stato emanato, mentre in data 05/02/2026 è stata emanata dal Ministero dell’Interno la circolare interpretativa Prot. nr. 0004627, che di fatto ha sopperito alla mancata emanazione del decreto attuativo. Pertanto, quello che riscontriamo nella prassi è che gli Uffici di P.S., sulla scorta delle accurate indicazioni interpretative ed applicative fornite dalla citata circolare, stanno ritenendo l’art. 28 D.L. n. 48/2025 convertito nella L. n. 80/2025 immediatamente applicabile e quindi hanno esteso la previsione di cui all’art. 73 Reg. TULPS anche agli Agenti di P.S.
Nella prassi, la procedura di vendita che si riscontra applicata è la seguente: l’azienda/armeria che effettua la vendita chiede esibizione del tesserino, ne annota gli estremi sul Registro allo scarico dell’arma, chiede altresì esibizione del documento d’identità e ne trattiene una copia, nella dichiarazione di vendita inserisce che l’operazione avviene ai sensi del suddetto D.L. e della relativa circ. Min. Interno ed annota gli estremi del tesserino dell’Agente acquirente e della sua carta d’identità (stessi dati vengono inseriti nel Mod. 38). L’Agente acquirente fa la denuncia di detenzione ex art. 38 TULPS come espressamente indicato nella circolare interpretativa.
Avv. Adele Morelli
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