Sintesi dei risvolti applicativi del Decreto Sicurezza in merito al nuovo inquadramento giuridico dei coltelli

Sintesi dei risvolti applicativi del Decreto Sicurezza in merito al nuovo inquadramento giuridico dei coltelli

A cura dell’Avv. Adele Morelli

La normativa di riferimento è la seguente:

  • D.L. n. 23/2026 convertito nella L. n. 54/2026
  • artt. 4, 4bis, 4ter, 4quater L. n. 110/1975
  • artt. 697 e 699 cp
  • art. 42 TULPS
  • art. 45 Reg. TULPS
  • si specifica che l’art. 80 Reg. TULPS è stato da tempo abrogato (cfr. Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 22/11/2018, n. 1482 e Cass. pen., Sez. I, 12/11/1997, n. 1386).

Ci aiuta a fare il punto la sent. Cass. Pen., Sez. I, sent. (data ud. 16/09/2022) 02/03/2023 n. 8991.

Alla luce dell’attuale normativa, distinguiamo come segue:

 

ARMI BIANCHE (anche dette armi proprie) – porto è sempre vietato (art. 45, comma 1, Reg. TULPS, e art. 4, comma 1, L. n. 110/1975): Tutto ciò che per destinazione naturale è atto ad offendere e che è naturalmente destinato a recare un’offesa o un danno ad altro soggetto

  • da punta e da taglio (provocano ferite per mezzo di una punta o di una lama di metallo) – si fabbricano/vendono/riparano con licenza ex art. 31 TULPS, vanno comprate con PDA e denunciate:
  1. pugnali, spade, sciabole, baionette, stiletti (omessa denuncia: sanzionata da art. 697 cp, porto: sanzionato da art. 4 bis, comma 1, L. n. 110/1975)
  2. bastone animato(omessa denuncia: sanzionata da art. 697 cp, porto senza la licenza di cui all’art. 42, co. 3, TULPS, che però da tempo non viene più rilasciata: sanzionato da art. 699 cp)
  • contundenti (provocano ferite per mezzo di forme contundenti):
  1. manganelli, sfollagente: Cass. Pen. in maniera concorde li considera armi il cui porto è consentito con licenza (Cass. Pen., Sez. I, n. 8991/2022, Cass. Pen., Sez. I, n. 21780/2016) (acquisto e detenzione: liberi ex Cass. Pen., Sez. 1, n. 31933/2017, porto senza licenza: sanzionato da art. 4, commi 1 e 3, L. n. 110/1975) – in generale se di tipologia “commerciale” la fabbricazione/vendita/riparazione sono liberi (cfr. Cass. Pen., Sez. 1, n. 31933/2017), per quelli per FFAA/FFOO le attività di produzione/commercio vanno sotto licenza ex art. 28 TULPS in quanto equipaggiamenti
  2. noccoliere in metallo/tirapugni in metallo: Cass. Pen. in maniera concorde li considera armi per il cui porto non è ammessa licenza (Cass. Pen., Sez. I, n. 20617/2025, Cass. Pen., Sez. I, n. 8991/2022, Cass. Pen., Sez. 1, n. 23840/2021) (acquisto e detenzione: liberi ex Cass. Pen., Sez. 1, n. 31933/2017, porto: sanzionato da art. 4 bis, comma 1, L. n. 110/1975 oppure da art. 4, commi 1 e 3, L. n. 110/1975) – fabbricazione/vendita/riparazione sono liberi (cfr. Cass. Pen., Sez. 1, n. 31933/2017)
  3. mazze ferrate, bastoni ferrati: sentenze variegate, sono collocati nel comma 1 delle armi, ma sono di natura incerta (acquisto e detenzione: liberi ex Cass. Pen., Sez. 1, n. 31933/2017, porto: sanzionato da art. 4, commi 1 e 3, L. n. 110/1975) – fabbricazione/vendita/riparazione sono liberi (cfr. Cass. Pen., Sez. 1, n. 31933/2017)
 

OGGETTI ATTI AD OFFENDERE (anche detti armi improprie) nelle tre seguenti tipologie:

Sono strumenti idonei ad offendere, ma non hanno, in via esclusiva e per destinazione naturale, questo scopo, né sono stati ideati e realizzati per queste finalità

1. Oggetti atti ad offendere / strumenti - con porto solo per giustificato motivo(art. 4, commi 2 e 3, L. n. 110/1975 e art. 45, comma 2, Reg. TULPS)

  • bastoni muniti di puntale acuminato
  • mazze, tubi, catene, fionde, sfere metalliche, bulloni
  • strumenti da punta e da taglio atti ad offendere (strumenti che pur potendo occasionalmente servire all’offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili: esempio forbici per giardinaggio, coltello da cucina, coltello da campeggio…)
  • strumenti “sotto soglia” rispetto a quelli dell’art. 4, comma 8 e dell’art. 4 bis, comma 1:
  1. strumenti dotati di lama affilata o appuntita di lunghezza fino a centimetri otto
  2. strumenti con lama pieghevole di lunghezza inferiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama
  3. strumenti con lama pieghevole di lunghezza inferiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta apribili con una sola mano
  4. strumenti con lama pieghevole di lunghezza inferiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo a scatto, indipendentemente dalla presenza del blocco della lama
  • qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta e da taglio chiaramente utilizzabile per le circostanze di tempo e di luogo per l’offesa alla persona (anche detti “armi improprie innominate” Cass. Pen., Sez. IV, sent. (data ud. 22/11/2018) 14/01/2019 n. 1482) esempio martello, cacciavite, ascia, trapano…

Porto solo per giustificato motivo

“Il “giustificato motivo” non è quello ricostruito a posteriori, ma quello che emerge nell’attualità del controllo e che risulta coerente col contesto del porto.” (Cass. Pen., Sez. I, 6 novembre 2020, n. 31009)

- Sanzionato penalmente dall’art. 4, commi 2 e 3, L. n. 110/1975 (contravvenzione)

 

2. Strumenti - con porto solo per giustificato motivo e inasprimento pena(art. 4, comma 8, L. n. 110/1975 e art. 45, co. 2, Reg. TULPS)

  • strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto
  • strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama
  • strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta apribili con una sola mano

Porto solo per giustificato motivo

“Il “giustificato motivo” non è quello ricostruito a posteriori, ma quello che emerge nell’attualità del controllo e che risulta coerente col contesto del porto.” (Cass. Pen., Sez. I, 6 novembre 2020, n. 31009)

- Sanzionato penalmente dall’art. 4, comma 8, L. n. 110/1975 (delitto)

- Sanzioni amministrative accessorie art. 4, commi 9 e 10, L. n. 110/1975 (provvedimenti ablatori per guida veicoli/motoveicoli/ciclomotori, provvedimenti ablatori per PDA, provvedimenti in sede rinnovo permesso soggiorno dello straniero)

Mai vendibili ai minori degli anni 18

- vendita commerciale in presenza/vendita tra privati in presenza/cessione tra privati in presenza: acquisire doc. identità (è consigliabile anche una ricevuta di vendita con sottoscrizione);

- vendita on line: piattaforma e-commerce deve adottare efficaci sistemi di verifica della maggiore età prima della conclusione dell'acquisto

- violazione da parte del venditore, eventuale recidiva: sanzione amministrativa pecuniaria con sospensione/revoca licenza commerciale; per l’annessa licenza di P.S.: comportamento valutabile ex artt. 10-11 TULPS (rischio provvedimento ablatorio su licenza di P.S.)

 

3. Strumenti - porto è sempre vietato (art. 4bis, comma 1, L. n. 110/1975)

  • strumenti con lama a due tagli e a punta acuta
  • strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo a scatto, indipendentemente dalla presenza del blocco della lama
  • strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo “a farfalla”
  • strumenti camuffati da altri strumenti
  • strumenti occultati in altri oggetti

Mai consentito il porto:

- Sanzionato penalmente dall’art. 4bis, commi 1 e 2, L. n. 110/1975 (delitto)

- Sanzioni amministrative accessorie art. 4, commi 9 e 10, L. n. 110/1975 (provvedimenti ablatori per guida veicoli/motoveicoli/ciclomotori, provvedimenti ablatori per PDA, provvedimenti in sede rinnovo permesso soggiorno dello straniero)

Mai vendibili ai minori degli anni 18

- vendita commerciale in presenza/vendita tra privati in presenza/cessione tra privati in presenza: acquisire doc. identità (è consigliabile anche una ricevuta di vendita con sottoscrizione);

- vendita on line: piattaforma e-commerce deve adottare efficaci sistemi di verifica della maggiore età prima della conclusione dell'acquisto

- violazione da parte del venditore, eventuale recidiva: sanzione amministrativa pecuniaria con sospensione/revoca licenza commerciale; per l’annessa licenza di P.S.: comportamento valutabile ex artt. 10-11 TULPS (rischio provvedimento ablatorio su licenza di P.S.)

Avv. Adele Morelli

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