Arma denunciata dal padre, ma rinvenuta in possesso del figlio
Arma denunciata dal padre, ma rinvenuta in possesso del figlio
A cura dell’Avv. Adele Morelli
Si segnala sul tema una interessante sentenza della Corte di Cassazione, i cui estremi sono Cass. Pen., Sez. 4, sent. 13301/2026, nella quale viene confermato il principio per cui l’avere la disponibilità di un’arma per un tempo apprezzabile impone l’obbligo di effettuare la denuncia di detenzione, a nulla rilevando che il trasferimento dell’arma è avvenuto nell’ambito di rapporti parentali.
Di seguito si riportano i punti salienti della pronuncia.
“[…] Il procedimento traeva origine da una perquisizione disposta il […] dalla Procura militare della Repubblica presso il Tribunale militare di […], nell'ambito di un separato procedimento a carico del […] per il reato di cui all'art.230 cod. pen. mil. pace, relativo all'impossessamento di attrezzature in dotazione al Nucleo investigativo.
Le operazioni, eseguite il […], consentivano di rinvenire […] nel capanno di legno situato nelle pertinenze dell'abitazione e nella disponibilità esclusiva del […], in prossimità della cassaforte, una carabina ad aria compressa.
Le imputazioni provvisorie riguardano […] la detenzione illegale di una carabina ad aria compressa marca Diana, modello 350, con potenza superiore a 7,5 joule (capo B, artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895);
[…]
1.2. In ordine al capo B), il collegio ha ritenuto irrilevante che la carabina fosse stata denunciata dal padre dell'indagato, residente al piano superiore del medesimo stabile, poiché al […] si contestava la detenzione senza titolo; ha inoltre osservato che la disponibilità dell'arma di ordinanza e la frequentazione del poligono di tiro non giustificavano la detenzione di un'ulteriore arma non denunciata.
[…]
1.3. Per il capo B) — detenzione illegale di una carabina ad aria compressa Diana mod. 350, con energia cinetica superiore a 7,5 joule — la difesa deduce l'assenza dell'elemento soggettivo, evidenziando che l'arma era regolarmente denunciata dal padre dell'indagato, residente al piano superiore del medesimo stabile, e che […] possedeva già altre armi legalmente detenute.
Le censure sono infondate.
Deve rilevarsi come la giurisprudenza di questa Corte sia ferma nel ritenere che il fucile ad aria compressa i cui proiettili eroghino energia cinetica superiore a 7,5 joule costituisce arma comune da sparo, sicché la sua illegale detenzione è punita ai sensi degli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967. Ai fini del perfezionamento dell'elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di avere l'arma a disposizione per un tempo apprezzabile, a prescindere dal motivo della detenzione. L'erroneo convincimento circa l'obbligo di denuncia del possesso dell'arma all'autorità competente non esclude il dolo, trattandosi di errore su norme che integrano il precetto penale (Sez. 7, n. 24231 del 6/02/2019, Rv. 276481; Sez. 1, n. 45237 del 24/10/2013, P.M. in proc. Massucci, Rv. 257720; Sez. 1, n. 21355 del 10/04/2013, Rv. 256302; Sez. 1, n. 13662 del 28/10/1998, Rv. 212354). Entro tale prospettiva, merita di essere segnalata una recente pronuncia di questa Corte che ha affrontato un caso analogo a quello in esame — carabina ad aria compressa con potenza superiore a 7,5 joule, regolarmente denunciata dal padre dell'imputato e da quest’ultimo ricevuta senza rinnovare la denuncia — confermando la condanna per detenzione abusiva e ribadendo che la ratio della norma consiste nel consentire all'autorità di individuare gli attuali detentori di armi e i luoghi in cui esse si trovano, al fine di effettuare tempestivamente i necessari controlli (Sez. 1, n. 6749 del 2025, dep. 18/02/2025, non mass., par. 2, pag.2). Ne discende che la circostanza che l'indagato disponesse di altre armi regolarmente denunciate non elide, ma semmai rafforza, la consapevole illiceità della mancata denuncia, da parte sua, dell'ulteriore arma detenuta, come correttamente osservato nell'ordinanza impugnata.”.
Avv. Adele Morelli
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