Inquadramento degli strumenti che sparano sfere hydrogel

Dovrei importare dalla Cina uno strumento che esteticamente si presenta come una replica realistica di un'arma, con alcune parti in metallo e alluminio, ma il prodotto è concepito e commercializzato come gel blaster per uso ludico e non utilizza alcun tipo di munizione tradizionale. Lo strumento spara esclusivamente piccole sfere morbide di hydrogel da circa 7–8 mm, che prima dell'utilizzo vengono immerse in acqua e aumentano di volume. Non si tratta quindi di proiettili metallici, pallini rigidi o capsule paintball contenenti vernice. Le sfere sono morbide, prevalentemente composte d'acqua, non marcanti e non macchiano; all'impatto tendono inoltre a deformarsi o frammentarsi. Il materiale utilizzato per questo tipo di sfere viene dichiarato non tossico. La replica ha inoltre una potenza dichiarata inferiore a 1 Joule. Il mio interesse è semplicemente quello di ricevere lo strumento, conservarlo e utilizzarlo privatamente come articolo ludico, esclusivamente all'interno della mia proprietà. Non ho intenzione di portarlo in luoghi pubblici o utilizzarlo in situazioni nelle quali possa essere confuso con un’arma reale. Posso farlo arrivare in Italia

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

Per quanto riguarda gli strumenti riproducenti armi, in Italia vige il principio, sancito dall'art. 5, comma 4, L. n. 110/1975, per cui:

"[4.] Gli strumenti riproducenti armi non possono essere fabbricati con l'impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa della persona. I predetti strumenti se realizzati in metallo devono avere la canna completamente ostruita, non in grado di camerare cartucce ed avere la canna occlusa da un tappo rosso inamovibile. Quelli da segnalazione acustica, destinati a produrre un rumore tramite l'accensione di una cartuccia a salve, devono avere la canna occlusa da un inserto di metallo ed un tappo rosso inamovibile all'estremità della canna. Gli strumenti denominati «softair», vendibili solo ai maggiori di 16 anni, possono sparare pallini in plastica, di colore vivo, per mezzo di aria o gas compresso, purché l'energia del singolo pallino, misurata ad un metro dalla volata, non sia superiore ad 1 joule. La canna dell'arma deve essere colorata di rosso per almeno tre centimetri e qualora la canna non sia sporgente la verniciatura deve interessare la parte anteriore dello strumento per un pari tratto. Gli strumenti di cui al presente comma sono sottoposti, a spese dell'interessato, a verifica di conformità accertata dal Banco nazionale di prova.".

L'attività, a scopo ludico o sportivo, con oggetti che hanno l'aspetto di un'arma ma non sono armi, in Italia è consentita, dal punto di vista normativo, solo per i seguenti:

  • softair (art. 5, comma 4 L. n. 110/1975 già citato: "Gli strumenti denominati «soft air», vendibili solo ai maggiori di 16 anni, possono sparare pallini in plastica, di colore vivo, per mezzo di aria o gas compresso, purché l'energia del singolo pallino, misurata ad un metro dalla volata, non sia superiore ad 1 joule. La canna dell'arma deve essere colorata di rosso per almeno tre centimetri e qualora la canna non sia sporgente la verniciatura deve interessare la parte anteriore dello strumento per un pari tratto. Gli strumenti di cui al presente comma sono sottoposti, a spese dell'interessato, a verifica di conformità accertata dal Banco nazionale di prova");
  • strumenti marcatori paintball (art. 2, comma 3, L. n. 110/1975 "Non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici prive di sostanze o miscele classificate come pericolose dall'articolo 3 del regolamento n.1272/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri. Il Banco nazionale di prova, a spese dell'interessato, procede a verifica di conformità dei prototipi dei medesimi strumenti. Gli strumenti che erogano una energia cinetica superiore a 7,5 joule possono essere utilizzati esclusivamente per attività agonistica. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrati va di cui all' articolo 17-bis, primo comma, del regio decreto 18 giugno1931, n. 773. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto e l'utilizzo degli strumenti da impiegare per l'attività amatoriale e per quella agonistica." e D.M. n. 20/2020).

Lo strumento indicato nel quesito non rientra in nessuna delle due su descritte categorie, per cui per esso si renderebbe necessario, al fine della sua introduzione sul territorio italiano:

  • verificare se sia conforme alla normativa comunitaria sui giocattoli (è necessario fare uno studio specifico dello strumento, in relazione al materiale di cui si compone, a come è stato fabbricato, a come funziona....) e quindi acquisire il CE presso organismo notificato europeo competente;
  • verificare che il materiale di cui si compone il "munizionamento" non sia pericoloso e sia conforme alla relativa normativa comunitaria (è necessario fare uno studio specifico del materiale e della sua composizione chimica) e quindi acquisire il CE presso organismo notificato europeo competente ;
  • verificare i joule al momento dello "sparo" (è necessario fare uno studio specifico per comprendere dal punto di vista tecnico le sue modalità di funzionamento) e quindi acquisire la certificazione dei joule presso un banco europeo CIP.

Un'importazione di prodotto non conforme ai suddetti requisiti di legge, che sono tassativi e non derogabili per ragioni sia di sicurezza dei prodotti/materiali sia di Pubblica Sicurezza, anche se in un singolo esemplare ed anche se importato per essere tenuto esclusivamente dentro un cassetto di un'abitazione, a nostro avviso esporrebbe al rischio forte e concreto di contestazione di condotta illecita.

Avv. Adele Morelli

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