I puntatori laser

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

Si segnala una recentissima ed interessante sentenza della Corte di Cassazione, i cui estremi sono Cass. Pen., Sez. 1, sent. 19433/2026, in merito ai visori puntatori laser per arma da fuoco, rispetto ai quali i giudici evidenziano che, ai fii del decidere, è necessario fare una duplice analisi tecnica del prodotto: da un lato, verificare che non si tratti di quelli di cui è vietato il porto senza giustificato motivo ai sensi dell’art. 4, comma 2, L. n. 110/1975 ossia “i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3b, secondo le norme CEI EN 60825-1, CEI EN 60825-1/A11, CEI EN 60825-4”, dall’altro, verificare che non si tratti di materiali d’armamento ricadenti nella macro categoria di cui all’art. 2, co. 2, lett. i), L. n. 185/1990 ossia “sistemi o apparati elettronici, elettroottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare”, assolutamente vietati per il privato.

Il fatto da cui scaturisce il procedimento penale è il sequestro effettuato dalla Polizia di Stato - Ufficio di polizia di frontiera aerea di Fiumicino, a seguito di controllo del soggetto poi deferito.

Si riportano i punti salienti della pronuncia:

[…] deve osservarsi che gli oggetti in sequestro — e segnatamente i puntatori laser con relativo visore — possono rientrare nell'ambito applicativo dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, disposizione che incrimina specificamente il porto, senza giustificato motivo, di «puntatori laser o oggetti con funzioni di puntatori laser» di classe pari o superiore a 3b, secondo le norme tecniche ivi richiamate. Si tratta, dunque, di una previsione incriminatrice che prende direttamente in considerazione tale categoria di beni, sicché il loro inquadramento normativo non poteva essere obliterato mediante il solo, generico richiamo alla disciplina delle armi comuni da sparo, ma richiedeva la preliminare verifica delle concrete caratteristiche tecniche dei dispositivi sequestrati. Nondimeno, la specificità della previsione di cui all'art. 4 cit. non esaurisce il possibile rilievo penale della vicenda. Qualora, infatti, in considerazione delle caratteristiche tecnico-costruttive dei dispositivi sequestrati, della loro destinazione funzionale e del loro eventuale apposito concepimento per impiego militare o di corpi armati, gli stessi dovessero risultare riconducibili ai «sistemi o apparati elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare», di cui all'art. 2, comma 2, lett. i), della legge 9 luglio 1990, n. 185, verrebbe in rilievo la disciplina dei materiali di armamento, espressamente sottratta, anche sul piano unionale, all'ambito applicativo della direttiva (UE) 2017/853, che, all'art. 1, par. 2, esclude dal proprio ambito applicativo l'acquisizione e la detenzione di armi e munizioni appartenenti alle Forze armate o di polizia o ad enti governativi, nonché di materiale di armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185. In tale prospettiva, assume rilievo anche l'art. 16 della medesima legge, che disciplina il transito e l'introduzione nel territorio dello Stato dei materiali di armamento soggetti alle disposizioni di pubblica sicurezza e richiama, per quanto qui interessa, i commi terzo e quarto dell'art. 28 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, nonché l'art. 40 del relativo regolamento di esecuzione. Ove, quindi, i beni in sequestro presentino i requisiti per essere qualificati come armi da guerra o tipo guerra, ovvero come parti di esse atte all'impiego, verrebbe anzitutto in rilievo l'art. 1 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, che punisce con la che punisce con la 5reclusione da 3 a 12 anni e con la multa da 10 a 50.000 euro «Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta». Al di fuori di tale più grave ipotesi, e sempre che i beni siano effettivamente qualificabili nei termini sopra indicati, verrebbe comunque in considerazione la disciplina dettata dall'art. 28 del T.U.L.P.S., secondo cui, oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la fabbricazione, l'assemblaggio, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. La medesima disposizione prevede altresì che la licenza sia necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia; aggiunge, inoltre, che per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al Prefetto. Per la violazione di tale disciplina, lo stesso art. 28 stabilisce che il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 3.000 euro a 30.000 euro. 3. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Roma perché proceda a nuovo giudizio, nel rispetto dei richiamati principi giurisprudenziali e procedendo a sanare i rilevati vizi motivazionali.”.

Avv. Adele Morelli

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