Quando il soggetto convivente è da considerarsi imperito nel maneggio delle armi?

Quando il soggetto convivente è da considerarsi imperito nel maneggio delle armi?

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

Si segnala una recente ed interessante sentenza della Corte di Cassazione, i cui estremi sono Cass. Pen., Sez. 1, sent. 27515/2025, in merito a come debba essere individuato il convivente imperito nel maneggio delle armi: in questa pronuncia i giudici ritengono che il fatto che egli non sia titolare di DIMA (Diploma Idoneità Maneggio Armi) non lo fa automaticamente qualificare come persona imperita nel maneggio delle armi. Altresì, sempre in questa sentenza, i giudici ribadiscono l’orientamento secondo cui il reato di omessa custodia non si applica alle armi bianche da punta/taglio.

Di seguito si riportano i punti salienti della pronuncia.

[…] ha da tempo chiarito la giurisprudenza di legittimità, «L'omessa custodia di armi da taglio non rientra nella previsione dell'art. 20 bis della legge 18 aprile 1975, n. 110 che deve intendersi riferita alle sole armi da sparo» (Sez. 1, n. 18931 del 10/04/2013, Porcaro, Rv. 256019 - 01). Per quanto riguarda, poi, i fucili e la carabina riposti all'interno di una rastrelliera prossima all'ingresso dell'abitazione, chiusa con due lucchetti le cui chiavi erano appese sulla contigua parete, il Giudice per le indagini preliminari — chiamato a verificare la fondatezza di un addebito consistente nel trascurare di adoperare, nella custodia di armi, munizioni ed esplosivi, le cautele necessarie per impedire che persone minori di età che non siano in possesso della licenza dell'autorità, persone anche parzialmente incapaci, tossicodipendenti o imperite nel maneggio giungano ad impossessarsene agevolmente — ha assegnato decisiva rilevanza, oltre che all'ubicazione dell'immobile in zona isolata ed all'insufficienza della protezione assicurata, rispetto all'accesso indesiderato di terzi, dagli animali da guardia, alla stabile residenza, in quella casa, del fratello di xxx, oggetto non abilitato al possesso di armi. […] va osservato che la decisione impugnata — che ha comportato la confisca, obbligatoria ai sensi dell'art. 240, secondo comma, cod. pen., dei fucili e della carabina collocati dentro la rastrelliera — fa leva sulla stabile presenza, in quella casa, del fratello dell'indagato e proprietario degli oggetti de quibus agitur, il quale è indicato dal Giudice per le indagini preliminari quale persona «imperita nel maneggio» perché sprovvista di titolo abilitativo alla detenzione. Coglie nel segno, in proposito, il ricorrente nell'eccepire che, così facendo, il giudice di merito ha, in sostanza, assimilato nozioni tra di loro non coincidenti né automaticamente sovrapponibili e, in ultimo, disatteso la ratio della norma incriminatrice, intesa ad evitare il contatto tra le armi e persone che, per la loro contingente o permanente condizione soggettiva, non sono in grado di assicurare il pieno controllo su strumenti altamente pericolosi. La circostanza che il fratello dell'odierno ricorrente non abbia titolo alla detenzione di armi non vale, invero, di per sé a qualificarlo come persona imperita nel maneggio, cioè sprovvista delle qualità intellettive, manuali, tecniche necessarie per evitare il pericolo di accidentale utilizzo delle armi o, addirittura, di esplosione di colpi di arma da fuoco, condizione soggettiva che, ragionevolmente, consegue alla congiunta considerazione di una gamma di fattori molto ampia, almeno in linea teorica (dall'età, allo stato di salute fisica e psichica, sino al grado di cultura, all'occupazione, allo stato delle relazioni con gli altri occupanti dell'immobile ed all'eventuale vissuto criminale) e che, comunque, non è necessariamente collegata all'assenza, all'attualità, di autorizzazione alla detenzione di armi. Il provvedimento impugnato si rivela, sotto questo aspetto, gravemente carente perché ricollega l'inserimento del congiunto dell'odierno ricorrente nell'ambito dei soggetti elencati all'art. 20-bis, secondo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, ad un'informazione senz'altro rilevante ma, da sola, non sufficientemente univoca e si astiene dalla doverosa formulazione di un più argomentato giudizio che tenga conto, tra l'altro, della concreta modalità di custodia delle armi della cui confisca si discute.

Avv. Adele Morelli

scuola armieri

Scuola armaioli

Il TIMA è un corso facoltativo di durata triennale di IPSIA Beretta nato per unire il percorso scolastico alle richieste che offre il settore armiero in Valle Trompia.

Approfondisci
banchi di prova

Banchi di prova

Tutte le armi da fuoco dei Paesi aderenti alla CIP sono soggette a collaudo ed a certificazione tramite l'impressione dei Marchi dei Banchi di Prova dei rispettivi Paesi.

Approfondisci
EOS 2022 - I corsi CONARMI

EOS 2022 - I corsi CONARMI

Per la prima edizione di EOS European Outdoor Show il CONARMI propone ai visitatori una serie di co…

Leggi la news