La denuncia di detenzione compilata in maniera errata dalla stazione dei Carabinieri
La denuncia di detenzione compilata in maniera errata dalla Stazione dei Carabinieri
Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli
Si segnala una interessante sentenza della Corte di Cassazione, i cui estremi sono Cass. Pen., Sez. 1, sent. 27118/2024, circa la possibile evenienza di una denuncia di detenzione, compilata dal Carabiniere anziché dall’interessato (perché questa è la prassi imposta da quell’ufficio), che presenta errori di compilazione: i giudici chiariscono che la responsabilità va ricondotta in ogni caso esclusivamente in capo all’interessato, che avrebbe dovuto rileggere con attenzione la denuncia di detenzione compilata dal militare, prima di firmarla. Nel caso di specie, si è trattato dell’omessa riannotazione, nella nuova denuncia di detenzione, delle munizioni, che invece erano sempre correttamente state riportate nelle precedenti denunce.
Di seguito si riportano i punti salienti della pronuncia.
“[…] non si può non sottolineare come l'imputazione soggettiva della condotta rilevi anche sotto il profilo colposo, trattandosi di contravvenzione, oltre che sotto il profilo doloso. La struttura della contravvenzione di detenzione abusiva di armi o munizioni, prevista dall'art. 697 cod. pen., infatti, è compatibile anche con una condotta colposa, giacché è possibile che l'omessa denuncia punita dalla norma incriminatrice si colleghi sul piano soggettivo ad un atteggiamento colpevolmente negligente dell'agente. (Sez. 1, n. 13355 del 07/02/2013, Bove, Rv. 255176 - 01). A questa stregua il rilievo della buona fede è differente, infatti «nelle fattispecie contravvenzionali, la buona fede può acquistare giuridica rilevanza solo a condizione che si traduca in mancanza di coscienza dell'illiceità del fatto e derivi da un elemento positivo estraneo all'agente, consistente in una circostanza che induca alla convinzione della liceità del comportamento tenuto, la prova della sussistenza del quale deve essere fornita dall'imputato, unitamente alla dimostrazione di avere compiuto tutto quanto poteva per osservare la norma violata» (Sez. 4, n. 9165 del 05/02/2015, Felli, Rv. 262443 - 01). Nel caso in esame è evidente come la condotta tenuta dall'imputato che ha sottoscritto la denuncia compilata da altri, nonostante la stessa mancasse della indicazione dei proiettili, al netto di quanto si dirà subito infra, ha un evidente profilo di negligenza che non consente di ritenere la sua condotta penalmente irrilevante sotto il profilo soggettivo; sotto il profilo della buona fede, poi, il ricorrente non ha provato la sussistenza della convinzione della liceità della condotta tenuta né di avere fatto tutto il possibile per osservare la norma violata. È solo dalle dichiarazioni dell'imputato, poi, che emerge la circostanza che l'omissione della indicazione dei proiettili deriverebbe da un errore del compilatore della denuncia, poiché, se può ritenersi provato che nelle precedenti denunce tali munizioni fossero state inserite, non vi è prova che l'imputato al compilatore avesse dichiarato che la situazione era rimasta invariata. In ogni caso, come già affermato, la sottoscrizione da parte dell'imputato della dichiarazione inesatta costituisce condotta negligente che gli vale l'attribuzione soggettiva del reato a titolo di colpa.”.
Avv. Adele Morelli
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