Manutenzione su imbarcazioni dei Carabinieri

Mi è stato chiesto di fare attività di manutenzione su imbarcazioni in dotazione ai Carabinieri. Posso effettuare tale attività senza la licenza in art. 28 TULPS?

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

Attualmente, il principio interpretativo generale applicato è quello per cui le imbarcazioni in dotazione a FFOO/FFAA, anche se prive di armi a bordo o altri equipaggiamenti specifici, per l’origine della progettazione, per la tecnologia costruttiva, per i materiali usati, per gli allestimenti e rivestimenti, sono da considerarsi materiali d’armamento (secondo la definizione tecnico-giuridica di cui all’art. 2, comma 1, L. n. 185/1990), come tali vincolati all’End User ricevente ossia FFOO/FFAA. Ciò vuol dire che quel materiale deve restare nella disponibilità del Reparto End User e può avere temporaneamente un destino diverso ai fini manutentivi solo se si rispetta la filiera della tracciabilità dei materiali d’armamento ossia il soggetto che fa manutenzione è autorizzato a ciò dallo Stato ai sensi dell’art. 28 TULPS e con iscrizione al SeRNI.

Ciò è ben chiarito nella nota d’indirizzo del Ministero dell’Interno – Divisione PAS nr. 0026312 del 31/07/2024 (pag. 3, secondo capoverso), secondo cui “In coerenza con quanto appena esposto, il consolidato orientamento adottato da quest’Ufficio in ambito nazionale è quello di richiedere, sempre, agli operatori economici che intendano espletare le proprie attività rivolgendosi a Forze armate e di polizia, la titolarità della licenza di cui all’art. 28 TULPS. […] Il quadro rassegnato, a parere di quest’Ufficio, impone che per tutti i materiali d’armamento – sia che essi nascano per un utilizzo militare o  da parte di Corpi di polizia o che, invece, siano progettati e commercializzati per altre finalità non militari e successivamente siano destinati ad enti governativi, Forze armate o di polizia – le connesse attività siano assentite in virtù dell’art. 28 TULPS.”, a cui ha fatto seguito indirizzo applicativo, ormai consolidato, della Commissione R.N.I. del Ministero della Difesa – Direzione Nazionale Armamenti, formalizzato da ultimo nella nota nr. 31346/vademecum_dicembre_2025 (pag. 3), in ordine al quale “l’iscrizione al S.e.R.N.I. è obbligatoria per tutte quelle società che progettano, producono, manutenzionano o trattano a qualsiasi titolo materiale d’armamento, a prescindere dalla loro movimentazione nel territorio nazionale o estero”.

Avv. Adele Morelli

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