Le MCO ad aria compressa vanno annotate nel registro del TSN

Le MCO ad aria compressa vanno annotate nel registro del TSN

A cura dell’Avv. Adele Morelli

Sul punto si rinviene questa recente, interessante, sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Pen., Sez. I^, sent. n. 7662/2026), ove viene confermato l’obbligo di annotazione, nel registro delle armi che sono in dotazione ad una Sezione di Tiro a Segno Nazionale, anche delle armi ad aria compressa a modesta capacità offensiva nella disponibilità del poligono. Questa è la motivazione resa dai Giudici: “L'art. 31, comma terzo, cit. annovera tra i documenti obbligatori, di cui prescrive ai presidenti delle sezioni la tenuta e il costante aggiornamento, in vista dell'esibizione in occasione delle verifiche dell'autorità di pubblica sicurezza, «l'inventario delle armi in dotazione» con la relativa descrizione per numero di matricola, tipo, calibro, fabbrica e nazionalità, e con richiamo ai titoli che ne legittimano la provenienza. La disposizione fa letteralmente riferimento alle "armi", nozione non limitata alle "armi comuni da sparo" disciplinate dall’art. 2 della medesima legge n. 110 del 1975, nella quale sono ricomprese anche le "armi con modesta capacità offensiva" disciplinate dal D.M. 9 agosto 2001, n. 362, soggette a immatricolazione e punzonatura. Le armi con potenza inferiore a 7,5 joule, sebbene di libera vendita, non sono armi giocattolo e sono connotate da intrinseca potenzialità offensiva (cfr. Sez. 1, n. 38343 del 10/09/2021, Gullo, Rv. 282046 – 01, secondo cui «in tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, la detenzione di una carabina ad aria compressa con energia cinetica inferiore a 7,5 joule integra la violazione del divieto di detenere armi, atteso che, non trattandosi di arma giocattolo, deve considerarsi a tutti gli effetti quale arma dotata di potenzialità offensiva»). Trattandosi di armi che per la loro peculiare natura sono destinate ad essere utilizzate, ai sensi dell'art. 9, comma 3, D.M. cit., in poligoni, anche in relazione ad esse si pone l'esigenza di assicurare la rigorosa vigilanza cui è preordinata l'imposizione di obblighi documentali. Lo stesso D.M. n. 362 del 2001, del resto, pur esonerando i possessori di tali armi dall'obbligo di denuncia, prevede cautele e restrizioni nella circolazione, non potendo essere portate fuori dall'abitazione senza giustificato motivo, né in riunioni pubbliche (art. 9), dovendo essere trasportate scariche e riposte nella custodia (art. 10), essendo previsto l'obbligo per il commerciante di armi di annotare nell'apposito registro delle operazioni giornaliere, di cui all'art. 35 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, le generalità degli acquirenti (art. 7).

Avv. Adele Morelli

scuola armieri

Scuola armaioli

Il TIMA è un corso facoltativo di durata triennale di IPSIA Beretta nato per unire il percorso scolastico alle richieste che offre il settore armiero in Valle Trompia.

Approfondisci
banchi di prova

Banchi di prova

Tutte le armi da fuoco dei Paesi aderenti alla CIP sono soggette a collaudo ed a certificazione tramite l'impressione dei Marchi dei Banchi di Prova dei rispettivi Paesi.

Approfondisci
EOS 2022 - I corsi CONARMI

EOS 2022 - I corsi CONARMI

Per la prima edizione di EOS European Outdoor Show il CONARMI propone ai visitatori una serie di co…

Leggi la news