Omesso pagamento delle tasse CCGG della licenza di caccia, qual è la sanzione?
Qual è la natura sanzionatoria, amministrativa e/o penale, per il mancato pagamento della tassa CCGG per i titolati di PDA uso caccia? Sembrerebbe essere soltanto una sanzione amministrativa ossia quella prevista dalla L. 157/1992 art. 31.
Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli
Anzitutto evidenziamo che la Suprema Corte, secondo gli orientamenti più attuali, ritiene che il porto dell’arma è da ritenersi “abusivo per mancanza di validità della licenza per uso caccia conseguente all’omesso pagamento della tassa di concessione governativa” e tale condotta “integra gli estremi della contravvenzione prevista dal combinato disposto dell’art. 699 c.p. e L. n. 497 del 1974, art. 15” (Cass. Pen. 27707/2020, conf. Cass. Pen. 17497/2020 e già Cass Pen 19/05/1986, contra Cass. Pen. 01/06/1990). L’art. 699 del codice penale, rubricato “Porto abusivo di armi”, al comma 1 dispone che “Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, quando la licenza è richiesta, porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l'arresto fino a sei mesi.”. Alla luce di tali norme ed orientamenti interpretativi, vanno distinte le seguenti ipotesi:
- esercizio dell’attività venatoria: le sanzioni sono congiunte, quella penale di cui all’art. 699, comma 1, c.p. (arresto fino a 6 mesi), e quella amministrativa di cui all’art. 31, comma 1, lett. c), L. n. 157/1992 (sanzione amministrativa da €154,00 a €929,00);
- in caso di utilizzo al poligono: la sanzione è quella penale di cui all’art. 699, comma 1, c.p. (arresto fino a 6 mesi);
- in caso di trasporto: la sanzione è quella penale di cui agli artt. 34 e 17 TULPS (arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a €206,00);
- in caso di acquisto di arma: la sanzione per l’acquirente è quella penale di cui all’art. 35, comma 9, TULPS (arresto fino a 1 anno e ammenda da €2.000,00 a €10.000,00), la sanzione per l’armiere è quella penale di cui all’art. 35, commi 5 e 8, TULPS (arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da €4.000,00 a €20.000,00);
- in caso di acquisto di materiale esplodente: la sanzione per l’acquirente è quella penale di cui all’art. 55, ultimo comma, TULPS (arresto fino a 6 mesi e ammenda fino a €129,00), la sanzione per l’armiere è quella penale di cui all’art. 55, comma 6, TULPS (arresto da 3 mesi a 1 anno e ammenda non inferiore a €129,00);
- in caso di trasporto di materiale esplodente: la sanzione è quella penale di cui all’art. 678 c.p. (arresto fino a 18 mesi e ammenda fino a €247,00) in riferimento all’art. 97, comma 1, Reg. TULPS.
Con riguardo a tali ultime due tipologie di violazione, va precisato che, ai sensi dell’art. 34, commi 1 e 2, L. n. 110/1975, rubricato “Sanzioni penali” sono previsti i seguenti aumenti di pena: “Le pene stabilite dal codice penale e dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, per le contravvenzioni alle norme concernenti gli esplosivi sono triplicate.
In ogni caso l'arresto non può essere inferiore a tre mesi.”. Tale norma è generalmente ben conosciuta dalle Forze di Polizia e dalle Procure, per cui viene applicata nella stragrande maggioranza dei casi.
Avv. Adele Morelli
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