Le armi sportive in collezione
La mia Questura mi ha impedito di inserire in collezione un’arma sportiva, sostenendo che in collezione possono andare solo le armi comuni e che quindi delle armi sportive ne possiamo detenere solo 12. È corretto quanto mi è stato detto?
Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli
No, le è stata fornita una risposta non corretta, poiché, ai sensi dell’art. 10, commi 6 e 9, L. 110/1975, “La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di dodici per le armi di uso sportivo. Per le armi da caccia resta valido il disposto dell'articolo 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica. […] Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo è esclusa la detenzione del relativo munizionamento. Il divieto non si applica alle raccolte per ragioni di commercio e di industria.”
La dicitura “armi comuni da sparo” di cui al comma 6 non fa riferimento solo alle armi comuni puramente intese, ma è onnicomprensiva di tutte le armi diverse dalle armi da guerra, quindi anche le armi sportive. E infatti poi il successivo comma 9 usa l’espressione “armi di qualsiasi tipo”. Sarebbe in effetti poco logico escludere l’ingresso in collezione delle armi sportive e consentire solo quello delle armi comuni pure, non è questa la ratio perseguita dal legislatore con l’introduzione della licenza di collezione. La licenza di collezione consente all’interessato di detenere quantitativi di armi comuni da sparo superiori ai limiti sanciti per legge ossia più di 3 armi comuni e più di 12 armi sportive. Peraltro questa medesima interpretazione la ritroviamo già nella Circolare del Ministero dell'Interno n. 559.C-25372.10171(3) del 15/05/1995.
Avv. Adele Morelli
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