Armi rinvenute all’interno di un borsello, su uno scaffale aperto, situato nell’ufficio del detentore
Armi rinvenute all’interno di un borsello, su uno scaffale aperto, situato nell’ufficio del detentore
Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli
Sul tema si rinviene una interessante sentenza del Cons. Stato, Sez. III, la nr. 2201 del 17/03/2025, riferita ai seguenti fatti. Il ricorrente, come si legge in sentenza, era stato deferito all’A.G. poiché:
“ – al fine di acquisire informazioni in ordine alla necessità per il suddetto di disporre della licenza di porto d’arma per ragioni di difesa personale, di cui aveva chiesto il rinnovo, in data – OMISSIS – il ricorrente è stato convocato presso gli uffici della Questura dove, durante la verbalizzazione, ha riferito di non avere con sé la pistola, avendola lasciata nell’ufficio della sua – OMISSIS –,
– essendo apparsa la suddetta collocazione non idonea ai pubblici ufficiali procedenti, essi si sono recati insieme all’istante presso l’– OMISSIS – al fine di verificare le modalità di custodia della pistola;
– ivi giunti, hanno potuto constatare che all’interno dell’ufficio, in un mobiletto con ripiani a vista, vi era il borsello del sig. – OMISSIS – con all’interno due pistole, regolarmente detenute;
– è stato inoltre rilevato che nell’ufficio, sebbene chiuso con una normale porta in legno, era presente una grossa finestra a vetri scorrevoli senza alcun sistema di chiusura e che accanto all’ufficio vi erano lo spogliatoio ed i servizi igienici, ai quali i dipendenti avevano accesso liberamente;
– le descritte modalità di custodia sono apparse agli operatori non idonee, tanto da indurli a procedere al ritiro amministrativo delle armi e del titolo di polizia, anche considerato che il sig. – OMISSIS – – OMISSIS – aveva subito il furto di una pistola presso la sua – OMISSIS –, che l’ufficio veniva utilizzato anche per ricevere i clienti dell’– OMISSIS – e che nell’– OMISSIS – erano avvenuti almeno quattro furti – OMISSIS –.”.
Sono quindi seguiti provvedimenti ablatori da parte di Prefettura (DIAME) e Questura (diniego al rinnovo della licenza di porto di arma corta per difesa personale), che il ricorrente ha impugnato dapprima innanzi al TAR e, data la soccombenza in 1^ grado, ha promosso appello innanzi il Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato ha rigettato l’atto di gravame, motivando come segue:
“Deve preliminarmente osservarsi che, tra gli indici sintomatici dell’inaffidabilità dell’interessato in ordine alla detenzione (ed all’eventuale porto) di armi e munizioni, rientra la mancata osservanza delle cautele necessarie ad evitare che di tali strumenti, anche regolarmente detenuti e pur se custoditi presso il proprio domicilio, entrino in possesso persone diverse da chi ne ha denunciato la detenzione o sia titolare della relativa licenza di porto. La giurisprudenza ha infatti chiarito che “non è illogico far discendere il giudizio sulla scarsa affidabilità del detentore di armi da una situazione di oggettiva negligenza nella custodia delle armi e dalla mancata adozione, a tal fine, di adeguate precauzioni; il rischio di possibile abuso o di non corretto utilizzo delle armi è infatti ritenuto desumibile anche da comportamenti omissivi, consistenti nel mancato assolvimento di quegli oneri di diligente custodia che l’ordinamento impone a chi detenga armi e esplosivi” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 1 aprile 2019, n. 2135; id. 25 marzo 2019, n. 1972). La medesima giurisprudenza ha evidenziato che incorre in un “abuso il titolare della licenza di porto d’armi che custodisca la propria arma in modo tale che altri possa utilizzarla ovvero con modalità palesemente inadeguate, ad esempio collocandola in una cassapanca, in un cassetto di un mobile sia pure chiuso con un lucchetto, ovvero in un armadio, e cioè con modalità che consentano l’asportazione della stessa arma; va infatti rispettato il principio per il quale il titolare della licenza deve porre in essere le misure volte a consentire il proprio esclusivo utilizzo dell’arma, con modalità tali da rendere oltremodo difficile che altri ne facciano uso e, comunque, evitare che l’arma possa essere, nella sostanza, liberamente appresa ed utilizzata da altri” (Consiglio di Stato, Sez. III , 14 dicembre 2016 n. 5271). E’ infatti evidente che chi sia autorizzato a detenere o portare armi assume nel contempo il dovere di adottare tutte le misure per evitare che l’eccezionale facoltà ad esso concessa dall’ordinamento si traduca in un pericolo per la sicurezza pubblica, quale si realizzerebbe se l’arma detenuta o portata fosse esposta al rischio di appropriazione da parte di terzi e venisse sottratta, quindi, al regime di circolazione limitata e controllata che, in ragione della loro intrinseca pericolosità, caratterizza lo statuto giuridico dei beni de quibus. Il suddetto obbligo di diligenza in custodiendo si amplifica laddove l’interessato sia anche titolare di porto d’arma, in quanto la facoltà che siffatto titolo di polizia attribuisce di circolare armati aumenta le possibilità che l’arma sia esposta al pericolo di sottrazione, imponendo conseguentemente al titolare della licenza una più vigile attenzione nell’adottare le accortezze necessarie a far sì che essa rimanga sotto il permanente ed attento controllo del suo possessore. Applicando le illustrate coordinate interpretative alla fattispecie in esame, deve osservarsi che i provvedimenti impugnati, anche alla luce degli atti istruttori ai quali essi rinviano, descrivono compiutamente i profili di negligenza che hanno caratterizzato le modalità di custodia delle armi da parte del ricorrente: le stesse, infatti, sono state rinvenute, all’interno di un borsello, su uno scaffale aperto, a sua volta situato nell’ufficio dell’– OMISSIS – del medesimo ricorrente, agevolmente accessibile sia attraverso una finestra semplicemente munita di vetri scorrevoli, sia attraverso le due porte in legno che collegano la stanza, rispettivamente, con l’esterno e con un locale spogliatoio. Le modalità di custodia delle armi sono oggettivamente indicative di superficialità e imperizia, essendo evidente che l’esistenza di porte, peraltro di semplice legno e quindi suscettibili di facile effrazione, non costituisce una misura adeguata per metterle al riparo da condotte appropriative.
Nemmeno può ritenersi idonea a compensare la suddetta oggettiva carenza custodiale l’affermata presenza, durante l’allontanamento del ricorrente dall’ufficio, del – OMISSIS – del medesimo, in quanto non è affatto dimostrato che la stessa fosse costantemente presente nei pressi dell’ufficio (essendo invece plausibile che, quale addetta alla – OMISSIS –, fosse sovente costretta ad allontanarsene) e che, comunque, la sua ipotizzata vigilanza non fosse eludibile.
Del resto, il dovere di custodia che fa capo al possessore dell’arma deve esplicarsi con modalità che impediscano non solo a terzi estranei alla compagine familiare o professionale del titolare della licenza di venire in possesso dell’arma, ma anche alle persone che facciano parte di quella cerchia e nei confronti delle quali l’Amministrazione, mediante il rilascio del titolo, non abbia potuto compiere alcuna diretta valutazione di affidabilità: in tale ottica, se da un lato nessun elemento dimostrativo offre il ricorrente in ordine all’asserito possesso della licenza anche da parte del – OMISSIS –, dall’altro lato resta il fatto che nessuna efficace misura cautelativa risulta adottata dall’interessato al fine di evitare che delle armi potessero entrare in possesso i dipendenti (anche attraverso la porta in legno che collega l’ufficio allo spogliatoio).
La stessa asserita abituale custodia all’interno di un cassetto in ferro chiuso a chiave non è sicuramente equiparabile alla sua detenzione all’interno di una cassaforte, alla luce della agevole manomissione di cui il primo può essere oggetto.
Nemmeno è idonea a sminuire la negligenza caratterizzante l’operato del ricorrente la tesi del carattere eccezionale della modalità di custodia riscontrata dai funzionari della Questura di – OMISSIS –.
In primo luogo, in proposito, l’affermazione secondo cui una delle due pistole sarebbe solitamente detenuta all’interno della cassaforte collocata nell’abitazione del ricorrente, mentre sarebbe stata portata presso il luogo di lavoro del medesimo in previsione dell’eventuale esibizione della stessa ai funzionari della Questura in occasione del colloquio funzionale al rinnovo del titolo di polizia, non risulta verosimile, dal momento che, ove così fosse stato, sarebbe stato ragionevole attendersi da parte del ricorrente una maggiore cautela nella custodia delle stesse, onde evitare i prevedibili rilievi da parte degli operatori.
In secondo luogo, non può attribuirsi rilievo esimente all’asserito carattere episodico della contestazione, in quanto la condotta che ne costituisce oggetto è indicativa di un atteggiamento di trascuratezza che trascende lo specifico evento posto a base del provvedimento di divieto.
Inoltre, i precedenti furti subiti dal ricorrente – di cui uno, – OMISSIS –, avente ad oggetto proprio l’arma da fuoco e verificatosi presso l’– OMISSIS – – avrebbero dovuto indurre ad usare particolare diligenza nella custodia delle pistole, con la conseguente maggiore gravità del giudizio di negligenza formulabile nei suoi confronti sulla scorta dei fatti illustrati.
[…]
Lo stesso prolungato possesso della licenza di polizia, in forza dei reiterati rinnovi assentiti dall’Amministrazione, non è sufficiente ad inficiare il giudizio di inaffidabilità da essa formulato con il provvedimento impugnato, derivando questo da fatti nuovi che hanno inciso negativamente sulle condizioni legittimanti la perdurante titolarità di quel titolo.”.
Avv. Adele Morelli
Scuola armaioli
Il TIMA è un corso facoltativo di durata triennale di IPSIA Beretta nato per unire il percorso scolastico alle richieste che offre il settore armiero in Valle Trompia.
Approfondisci
Banchi di prova
Tutte le armi da fuoco dei Paesi aderenti alla CIP sono soggette a collaudo ed a certificazione tramite l'impressione dei Marchi dei Banchi di Prova dei rispettivi Paesi.
Approfondisci
EOS 2022 - I corsi CONARMI
Per la prima edizione di EOS European Outdoor Show il CONARMI propone ai visitatori una serie di co…
Leggi la news


