Possibili violazioni in materia di porto di spray al peperoncino
Quali sono le violazioni contestabili in materia di porto di spray al peperoncino?
Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli
Sul punto ci aiuta la sent. Cass. Pen., Sez. I (data ud. 16/09/2022) del 02/03/2023 n. 8991, la quale ha chiarito che l’unico strumento di autodifesa contenente spray urticante di cui è ammesso il porto ai privati (maggiori di 16 anni) è quello a base di oleoresin capsicum che rispetta le caratteristiche tecniche di cui al D.M. n. 103/2011. Sul piano dei profili di responsabilità penale, ne segue che:
- I prodotti non conformi al D.M. sono considerati armi proprie ed il porto fa incorrere nel reato di cui all’art. 4bis, comma 1, L. n. 110/1975 (reato di porto di armi per cui non è ammessa licenza).
- Dei prodotti conformi al D.M. si verifica che le circostanze di tempo e di luogo del porto siano compatibili con l’autodifesa e non depongano invece per una finalità univocamente illecita: il porto non giustificato per circostanze di tempo e di luogo fa incorrere nel reato di cui all’art. 4, comma 2, L. n. 110/1975.
Avv. Adele Morelli
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