Rinnovo annuale della tessera "da tiratore sportivo"

Sono un armiere, cosa devo ricordare ai miei clienti con l’inizio del nuovo anno, se sono detentori di armi A6-A7 e caricatori per armi da fuoco a capacità maggiorata?

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

È necessario ricordare ai propri clienti che detengono armi classificate in categoria europea A6 e/o A7 e/o caricatori per armi da fuoco a capacità maggiorata, che, per poter continuare a detenere sia tali armi sia tali caricatori, devono rinnovare la propria tessera cosiddetta da tiratore sportivo (solitamente questa tessera ha durata corrispondente all’anno solare). La norma di riferimento è l’art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 104/2018, in vigore dal 14.09.2018, rubricata “Disposizioni transitorie e finali”, che così dispone (cfr. anche pag. 4 Circ. Min. Interno nr. 557/PAS/U/012678/10900(27)9 del 12/09/2018):

4. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 35, comma 5, e 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, l’acquisizione e la detenzione di armi di cui alla categoria A, punti 6 e 7, dell’allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonché di caricatori per armi da fuoco in grado di contenere un numero di colpi eccedente i limiti consentiti all’articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, è consentita ai soli tiratori sportivi iscritti a federazioni sportive di tiro riconosciute dal CONI, nonché gli iscritti alle Federazioni di altri Paesi UE, agli iscritti alle Sezioni del Tiro a Segno nazionale, agli appartenenti alle associazioni dilettantistiche di tiro a segno affiliate al CONI.”. Sull’ultimo requisito si precisa che la tessera del Poligono ASD è titolo idoneo(e notiamo che è quanto accade ed è pacificamente ritenuta modalità valida dagli Uffici di P.S.), perché le ASD devono obbligatoriamente essere iscritte nel “Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche” ex D.Lgs. n. 242/1999 e succ mm e ii e normativa correlata, attualmente sostituito dal “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche – RASD” ex D.Lgs. n. 36/2021 e 39/2021 e DPCM 29/01/2024.

Precisiamo infine che per A6 si intendono le armi da fuoco nate come automatiche e demilitarizzate con trasformazione in semiautomatiche, e per A7 si intendono le armi da fuoco semiautomatiche corte lisce/rigate a percussione centrale con capacità di colpi nel caricatore superiore a 20 ed armi da fuoco semiautomatiche lunghe lisce/rigate a percussione centrale con capacità di colpi nel caricatore/serbatoio superiore a 10.

Avv. Adele Morelli

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