Il nuovo domicilio dell'arma va denunciato immediatamente dopo il trasporto della stessa

La Cassazione è tornata recentemente sulla ripetizione della denuncia di detenzione di arma a seguito del trasferimento in un luogo diverso.

A cura dell’Avv. Adele Morelli

Con la sent. n. 7770/2025 la Cassazione Penale, Sez. 1^, è tornata sull’obbligo di ripetere la denuncia di detenzione dell’arma a seguito del suo trasferimento in luogo diverso, disponendo quanto segue: “[…] per la ripetizione della denuncia di detenzione di arma a seguito del trasferimento in un luogo diverso, non si applica il termine di 72 ore contemplato dall'art. 38, primo comma, T.U.L.P.S. (così, Sez. 1, n. 10197 del 16/11/2017, dep. 2018, Iasparra, Rv. 272625 - 01), non potendosi condividere le difformi conclusioni cui è pervenuta Sez. 1, n. 50442 del 25/05/2017, Cammarata, Rv. 271416 - 01. Si è visto, infatti che, benché contemplate nello stesso articolo, le condotte obbligatorie e le conseguenti sanzioni hanno un fondamento del tutto diverso; per di più, in caso di trasferimento dell'arma regolarmente detenuta, non è possibile individuare un momento di "acquisizione della materiale disponibilità" dell'arma stessa, che è già avvenuta. Dunque, per consentire in ogni momento all'Autorità di polizia il controllo sulla detenzione delle armi, si ritiene che la denuncia del nuovo domicilio vada effettuata immediatamente dopo il trasporto dell'arma (Sez. 1, n. 1696 del 07/10/1993, dep. 1994, Sorbo, Rv. 197474 - 01). […] in effetti, la Corte di cassazione ha sempre ritenuto necessario che la competente autorità, in qualsiasi momento, conosca con certezza il luogo in cui l'arma è detenuta, al fine di effettuare eventuali necessari controlli (tra le tante, Sez. 5, n. 18433 del 21/04/2005, Rita, Rv. 232293 - 01).”. Quindi, i giudici hanno chiarito che, in caso di trasferimento di arma già denunciata, da un precedente luogo di detenzione ad un nuovo luogo di detenzione, il termine entro cui compiere tale adempimento non è di 72 ore, come nel caso di denuncia dopo l’acquisizione dell’arma, ma è “immediatamente dopo il trasporto dell'arma” al nuovo luogo di detenzione.

Avv. Adele Morelli

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