Quale licenza per accorciare la canna di un'arma lunga?
Che licenza occorre per accorciare la canna di un’arma lunga?
Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli
Premesso che, a livello di normativa interna, vi è un vuoto normativo circa l’accorciamento della canna di un’arma, con riguardo al quesito posto, ossia che tipo di licenza occorra per poter ridurre la canna di un'arma, siamo a rappresentare quanto segue:
- Per quanto è di conoscenza di questa Associazione di categoria, l’attività di accorciamento canne viene effettuata sempre da titolari di licenza di riparazione armi comuni in art. 31 TULPS rilasciata dal Questore, e questo perché: a) come noto, la licenza di riparazione consente all’armaiolo di poter intervenire sulle armi fabbricate da altri (art. 8, comma 2, L. n. 110/1975 <<La licenza di cui all’articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è richiesta anche per l’esercizio dell’industria di riparazione delle armi>>), mentre la licenza di fabbricazione consente solo di intervenire sulle armi fabbricate dallo stesso e non anche sulle armi fabbricate da altri; b) per effettuare l’accorciamento delle canne non è necessario disporre di un proprio punzone (punzone di cui deve invece disporre il fabbricante, che lo deposita presso il BNP), poiché sulla canna ridotta nelle dimensioni non deve essere punzonato nulla, ma appunto l’arma, dopo l’intervento di riduzione, viene mandata al BNP per la riprova senza alcun ulteriore adempimento;
- La Dir. UE 853/2017, al “considerando” 5, dispone che: <<Le attività di un armaiolo comprendono non soltanto la fabbricazione ma anche la modifica o la trasformazione delle armi da fuoco, dei loro componenti essenziali e delle munizioni, ad esempio l'accorciamento di un'arma da fuoco completa, tali da determinare un cambiamento della loro categoria o sottocategoria>>, distinguendo così la fabbricazione da interventi più semplici, quale appunto l’accorciamento dell’arma;
- L’art. 1bis, comma 1, lett. g), n. 1) del D.Lgs. n. 527/1992, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 104/2018 (che ha recepito la suddetta Dir. UE 853/2017), definisce <<“armaiolo”, qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita un'attività professionale consistente integralmente o in parte in una o più attività fra le seguenti: 1) fabbricazione, commercio, scambio, assemblaggio, locazione, riparazione, disattivazione, modifica o trasformazione di armi da fuoco o loro parti>>, distinguendo anch’esso la fabbricazione dall’attività di modifica di un’arma.
Avv. Adele Morelli
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