Procedura per il trasporto di armi dall'armeria al poligono, per prove, verifiche e collaudi

Sono un armiere che a volte ha necessità di andare al poligono ad effettuare prove sia di armi nuove sia di armi in riparazione. Io e i sostituti in licenze ci alterniamo a portare queste armi per effettuare le prove. Che procedure dobbiamo seguire per far uscire le armi dal registro e portarle al poligono per le prove? Come dobbiamo comportarci con le munizioni?

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

La procedura da seguire per legge è la seguente (e come associazione di categoria possiamo confermarle che è quella seguita nella prassi ed è ritenuta corretta dagli uffici):poiché le armi di fatto, anche al poligono, restano sempre nella disponibilità dell’armeria a mezzo del titolare di licenza o di un sostituto, l’armeria deve inoltrare un avviso trasporto armi con PEC alla propria Questura, secondo la procedura semplificata prevista dall’art. 34 TULPS come modificato dal D.Lgs. n. 104/2018 (almeno 48 ore prima della movimentazione), ove indica, oltre ovviamente a tutti i dati identificativi delle armi:

  1. quale luogo di partenza “Armeria presso la propria sede” e quale luogo di destino “Armeria presso Poligono ….”;
  2. che le armi resteranno nella esclusiva disponibilità di … (titolare o sostituto);
  3. come avverrà la movimentazione (auto, etc..);
  4. il motivo (prove, collaudo, verifiche di funzionalità, etc.).

Ovviamente, al momento della movimentazione le armi verranno scaricate dal registro con gli estremi del predetto avviso di trasporto armi. Le armi dovranno essere accompagnate dall’avviso trasporto armi con PEC e ricevute; si suggerisce di portare con sé anche la copia delle pagine del registro da cui risultano il carico/scarico. Il quantitativo massimo di armi trasportabili in automobile è di 6 per volta (vedasi la nota Circ. Min. Interno del 14.02.1998).

Per quanto riguarda le munizioni, la procedura più semplice è quella per cui le munizioni vengono portate al poligono come dotazione personale della persona responsabile delle armi (titolare di licenza o sostituto, che quindi le avrà nella sua personale denuncia di detenzione), che quindi le trasporta e le detiene al poligono in virtù del suo PdA, ovviamente nei limiti massimi previsti dall’art. 97 Reg. TULPS ossia 1500 per fucile da caccia e 200 per arma corta (il limite massimo di quelle per arma corta trasportabili è 600, se il soggetto è titolare di licenza prefettizia in estensione).

Avv. Adele Morelli

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