Avviso Trasporto Armi tra operatori professionali a mezzo PEC
Ho letto i vostri interventi sull'Avviso Trasporto Armi per amerie a mezzo PEC e vorrei sottoporvi qualche riflessione. Non mi pare che la modifica abbia riguardato l'art. 50 TULPS, né questo può essere ritenuto abrogato implicitamente, visto che, oltretutto deve rimanere in vigore per i privati. L'art. 15 delle Preleggi dispone che: <<.... le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore...>>. L'abrogazione espressa, nella modifica introdotta dal D.Lgs 104, non c'è e tantomeno la materia è regolata interamente (questo è compito di un Testo Unico); resta l'ipotesi dell'abrogazione implicita per <<incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti>>. Riporto l'art. 50 cit.: << L'avviso per il trasporto delle armi nell'Interno dello Stato, di cui è parola nel primo e nel secondo comma dell'art. 34 della Legge, deve essere presentato al Questore della provincia donde le armi sono spedite. Ove il Questore autorizzi il trasporto, appone il visto sull'avviso. L'avviso col visto deve accompagnare le armi>>. Perché dovrebbe esserci incompatibilità? Il legislatore ha voluto una sorta di silenzio-assenso oppure ha voluto solo la trasmissione telematica e quindi non c’è alcuna incompatibilità con il citato art. 50 del regolamento?
Risposta a cura dell'Avv. Adele Morelli
La modifica ha interessato la Legge, cioè il TULPS, che contiene le prescrizioni a cui l'operatore professionale deve uniformarsi; l'art. 50 del Reg. TULPS fa riferimento solo alla norma attuativa. La volontà del legislatore è palese e va nel senso della semplificazione amministrativa per gli operatori professionali, come chiarito dalla Circ. Min. Interno nr. 557/PAS/U/012678/10900(27)9 del 12.09.2018 (pag. 7), che parla di "modalità semplificate dell'assolvimento dell'obbligo dell'avviso di trasporto". È evidente che le norme, da interpretarsi con una lettura sistematica, non possano che indicare due modalità di assolvimento dell'ATA: una, a mezzo pec, riservata in via esclusiva agli operatori professionali (art. 34 TULPS), l'altra, a mezzo di avviso cartaceo, che possono utilizzare sia gli operatori professionali sia i privati.
Gli uffici di P.S. stanno tutti concordemente e pacificamente applicando la normativa in tal senso, anche perché questo è il senso che ne viene dalla mera formulazione letterale delle norme, che sono state scritte in modo molto chiaro. Per quanto è di nostra conoscenza, vi è stato un solo caso contestato, è accaduto in provincia di Brescia, e per esso il PM, notato che trattavasi di operatore professionale e che vi era stato l'inoltro di PEC e la movimentazione era avvenuta dopo le 48 ore, ha subito chiesto l'archiviazione per infondatezza del fatto ed il GIP ha immediatamente disposto l'archiviazione.
Avv. Adele Morelli
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