Procacciatore di affari e intermediario di armi comuni

Ho svolto la professione di armiere. Attualmente collaboro come procacciatore d'affari per un distributore di armi ed accessori nella mia regione. Sarei intenzionato a richiedere la licenza per l'attività di Intermediazione d'armi Dir. 477/91/CE Dlgs 204/2010. Queste le mie domande:

  1. La licenza d'intermediario d'armi è compatibile con l'incarico di procacciatore d’affari?
  2. L' Agente/rappresentante d'armi può richiedere al Questore il rilascio della licenza per il campionario armi (art. 36 TULPS)?
  3. L'intermediario può ottenere lo stesso rilascio della licenza per un campionario d'armi?

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

Premesso che:

la licenza per intermediario di armi comuni è prevista dall’art. 31bis TULPS, il quale al comma 1 dispone che “per esercitare l’attività di intermediario di cui all’articolo 1 bis, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, nel settore delle armi, è richiesta una apposita licenza rilasciata dal questore, che ha una validità di 3 anni. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni anche regolamentari previste per la licenza di cui all’articolo 31. La licenza non è necessaria per i rappresentanti in possesso di mandato delle parti interessate. Del mandato è data comunicazione alla questura competente per territorio.”.

L’art. 1bis, comma 1, lett. f) del citato D.Lgs. n. 527/1992 così dispone:

intermediario, qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dall'armaiolo e dai soggetti che esercitano la sola attività di trasporto, che svolge, pur senza avere la materiale disponibilità di armi da fuoco, loro parti o munizioni, un'attività professionale consistente integralmente o in parte:

  1. nella negoziazione o organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di armi da fuoco, loro parti o munizioni;
  2. nell'organizzazione del trasferimento di armi da fuoco, loro parti o munizioni all'interno del territorio nazionale o di altro Stato membro, dallo Stato italiano ad altro Stato anche terzo e viceversa o fra uno Stato membro e un altro Stato anche terzo e viceversa”.

È possibile rispondere ai quesiti nel seguente modo:

  1. La licenza d'intermediario d'armi è compatibile con l'incarico di procacciatore d’affari? Trattasi di due attività diverse: l’intermediario è colui che negozia la compravendita di armi, mettendo in contatto l’acquirente ed il venditore, curando la trattativa e percependo un compenso per la specifica trattativa curata (è una sorta di brokeraggio in materia di armi); il procacciatore di affari è colui che propone/pubblicizza il prodotto, senza curare la specifica trattativa (è il classico rappresentante incaricato dal produttore o dal distributore di armi di pubblicizzare il prodotto ad es. alle armerie). Ritengo i due incarichi siano tra loro compatibili.
  2. L' Agente/rappresentante d'armi può richiedere al Questore il rilascio della licenza per il campionario armi (art. 36 TULPS)? Sì, l’agente o rappresentante d’armi può chiedere al Questore il rilascio della licenza per campionario d’armi, anzi, è prassi che fino a qualche decennio fa veniva seguita dai più (per pubblicizzare il prodotto, ne portavano un esemplare con sé); attualmente sono pochi coloro che la richiedono, poiché i rappresentanti trovano più pratico portare con sé dei cataloghi o materiale illustrativo multimediale (video tutorial, foto, etc.)
  3. L'intermediario può ottenere lo stesso rilascio della licenza per un campionario d'armi? Ritengo le due tipologie di licenza possano coesistere, poiché l’unico divieto che fa la norma (art. 1bis, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 527/1992) è che l’intermediario non abbia la disponibilità delle armi di cui va a proporre la vendita (cioè che non abbia un magazzino fornito di armi per la distribuzione delle stesse).

Avv. Adele Morelli

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