Il Consiglio di Stato sul rinnovo del porto d'armi per difesa personale

La mia Prefettura, dopo decenni in cui mi ha sempre rinnovato il PDA per difesa personale in ragione della oggettiva esposizione al rischio derivante dalla professione che svolgo, ora, con mio assoluto stupore, mi ha notificato un diniego, adducendo la motivazione per cui in tutti questi anni non ho di fatto subito aggressioni. Qual è sul punto l’orientamento del Consiglio di Stato?

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

In materia di rinnovo del PDA per difesa personale, il Consiglio di Stato ha un orientamento interpretativo per lo più garantista nei confronti dell’interessato, richiedendo che il Prefetto, nel momento in cui, dopo innumerevoli rinnovi, sebbene lo stato delle cose sia immutato (l’interessato continua ad essere esposto allo stesso rischio di sempre, nelle medesime condizioni oggettive di sempre), decida di cambiare orientamento, dia conto, con congrua e logica motivazione, del perché abbia deciso di rivalutare in maniera differente le stesse circostanze fattuali che hanno in precedenza giustificato sempre i rinnovi della licenza. Si vedano sul punto le seguenti pronunce.

Cons. Stato Sez. III, 14/01/2021, n. 441

Il diniego di rinnovo del porto d'arma per difesa personale non può semplicemente indicare l'insussistenza di pericoli attuali, concreti e specifici per l'incolumità del richiedente, ma deve dedurre in maniera puntuale in ordine alla rivalutazione delle stesse circostanze fattuali che hanno in precedenza giustificato la concessione della licenza.

Cons. Stato Sez. III Sent., 14/06/2012, n. 3527

Il potere discrezionale che la P.A., cui sia stata formulata istanza per ottenere il rilascio di licenza di porto d'armi per difesa personale, può esercitare le permette anche di provvedere in senso difforme alla medesima istanza dell'interessato (nel caso in cui l'Amministrazione non reputi necessario concedere al richiedente il porto di arma). E la medesima valutazione l'amministrazione potrà fare nell'ipotesi in cui il ricorrente abbia richiesto il rinnovo della licenza; in tale ultima ipotesi, però, la P.A. procedente non potrà esimersi dall'indicare, nella motivazione dell'eventuale atto di diniego, il mutamento delle circostanze, di fatto e soggettive, che l'avevano già indotta a rilasciare, negli anni antecedenti, il suddetto titolo (Riforma della sentenza del T.a.r. Friuli-Venezia-Giulia, Trieste, n. 144/2008).

Cons. Stato Sez. VI Sent., 25/03/2011, n. 1847

È illegittimo, per insufficiente motivazione, il provvedimento col quale si nega il rinnovo di porto d'armi a soggetto in precedenza autorizzato, sulla sola considerazione che lo stesso non versa, allo stato, nelle condizioni che giustifichino la necessità di girare armato, senza assolutamente indicare le ragioni della nuova valutazione contrastante con le precedenti che, viceversa, avevano dato luogo al rilascio dell'autorizzazione al porto di pistola per difesa personale o per altra diversa e specifica funzione (Riforma della sentenza del T.a.r. Puglia, sez. II, 14 luglio 2005, n. 3323).

Cons. Stato Sez. VI, 22/05/2008 nr. 2450

[…] Al riguardo, deve osservare la Sezione che, se è vero che il Prefetto, in sede di rinnovo della licenza di porto d'armi ben può procedere al riesame delle condizioni che inizialmente avevano indotto al suo rilascio, giacchè l'art. 11, ultimo comma, del TULPS. n. 773/1931 collega la permanenza del titolo autorizzatorio al non venir meno delle condizioni di fatto e di diritto che inizialmente ne avevano consentito il rilascio, è vero anche che tale potere di riesame può concretarsi in una diversa determinazione, rispetto alle precedenti, sulla richiesta di rinnovo del detto titolo, soltanto ove siano mutate le condizioni e i presupposti che avevano dato luogo all'originario rilascio dell'autorizzazione e al suo successivo rinnovo e sia venuta meno, quindi, la posizione professionale e di "status" inizialmente presa in considerazione dall'autorità di polizia ai fini dell'autorizzazione alla disponibilità dell' arma per difesa personale. Ciò posto, ritiene il Collegio, che, sulla base del chiaro tenore del provvedimento così avanti motivato, debba reputarsi effettivamente erronea la gravata pronuncia nella parte in cui, come sostenuto dall'appellante, è stato ritenuto indenne l'atto impugnato dai rilievi mossi nel ricorso originario, incentrati sulla mancata valutazione, da parte dell'autorità procedente, della circostanza che, trattandosi nel caso del sig. A. di un rinnovo di licenza, sarebbe stato necessario indicare le specifiche ragioni per le quali l'autorità prefettizia aveva ritenuto mutato, con riguardo alla posizione dello stesso, lo status di pericolo riconosciuto nell'anno 2002, tanto da negarne, nell'anno successivo, la sussistenza ai fini del rilascio nel domandato rinnovo di licenza. Se è vero, infatti - come sopra accennato e come già ritenuto dalla giurisprudenza della Sezione, richiamata pure dalla parte appellante, (cfr. Cons. St, Sez. VI, 7.6.2006, n.3427; 27.7.2007, n.4169) - che la valutazione delle circostanze può mutare in conseguenza di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, ovvero sulla base di una rivalutazione di quelle originariamente considerate, di ciò, tuttavia, deve darsi sempre adeguato conto, tanto più in ipotesi, come quella che si riferisce alla posizione del ricorrente, nella quale si è in presenza di una valutazione di affidabilità reiterata negli anni dalla medesima amministrazione. Qualora non si siano modificati i fatti e le condizioni che hanno costituito i presupposti delle precedenti determinazioni dell'amministrazione, è quest'ultima, dunque, che deve fornire prova del mutato interesse pubblico e tale prova deve essere particolarmente incisiva, in modo da salvaguardare il principio di coerenza dell'agire dell'amministrazione, nonché il principio di legittimo affidamento del privato cittadino nei confronti di esso (in tal senso, cfr. n.4169/2007 cit.). […] Pur se è vero, come avanti rilevato, che le valutazioni più volte ripetute nel tempo, ove erronee o superate da circostanze ed eventi sopravvenuti, possono indurre l'amministrazione a rivedere precedenti sue determinazioni di segno favorevole alla domanda dell'istante, in ogni caso, qualora i provvedimenti, assunti sulla base delle valutazioni anzidette, abbiano determinato situazioni di legittimo affidamento, la valutazione degli interessi, pubblici e privati, coinvolti nella scelta al fine di denegare il rinnovo richiesto, deve essere, tuttavia, estremamente rigorosa; ciò che, nella specie, è, per l'appunto, mancato del tutto. Può ancora aggiungersi che l'art. 43, comma 2, del citato Testo Unico riconosce, in effetti, alla p.a. un potere ampiamente discrezionale nella valutazione dei presupposti e dei requisiti necessari per ottenere il rilascio della licenza di porto di pistola per difesa personale; ma di certo detta discrezionalità non può sconfinare in un operato dell'autorità procedente che in definitiva si appalesi in contrasto con i principi della logicità e ragionevolezza dell'azione amministrativa; e ciò ancor più in procedimenti, come quello in questione, in cui risulta che l'interessato non ha mai riportato condanne penali, non si è reso responsabile di comportamenti ostativi al rilascio od al rinnovo della discussa licenza; non ha mostrato atteggiamenti idonei a farlo ritenere capace di abusare delle armi, nè è stato mai raggiunto da provvedimenti ricollegabili all'uso di stupefacenti od all'abuso di armi e in cui risulta, invece, ricoprire ancora la posizione di responsabile di un'attività che comporta il maneggio di somme di denaro in contanti, continuando a vantare le stesse esigenze di difesa personale che, negli anni precedenti, gli avevano consentito di ottenere la predetta licenza di porto d'armi e, poi, di rinnovarla. Sotto tali profili non appare dato comprendere, pertanto, come, in assenza di mutati presupposti e requisiti soggettivi, l'amministrazione abbia successivamente ritenuto di procedere in modo differenziato nei confronti del richiedente la licenza (cfr.per casi in parte analoghi, decisioni della Sezione 7.6. 2006, n. 3427 e 27.7.2007, n.4169). […] Al riguardo, deve osservare il Collegio infatti - in disparte - la considerazione che il mutamento delle situazioni fattuali, come sopra evidenziato, non risulta in effetti essere tale, in quanto le circostanze indicate sussistevano anche al momento dell'ultimo rinnovo del titolo abilitativo da parte dell'autorità prefettizia in favore dell'odierno appellante: - che, quanto alla situazione dell'ordine pubblico per cui per il provvedimento impugnato sarebbe tale da non destare nella provincia alcun specifico allarme, tale prospettata situazione della sicurezza pubblica locale appare elemento, nel presente caso, che non può costituire, di per sé, sufficiente motivo per denegare il richiesto rinnovo allorché la situazione soggettiva del richiedente sia rimasta, nel tempo - come appunto verificatosi nel caso in esame - del tutto immodificata, non risultando che l'interessato sia stato fatto oggetto di iniziative di rilevanza penale, né che gli siano stati imputati comportamenti da cui evincere la possibilità che il medesimo potesse fare un uso improprio o un abuso dell'arma in suo possesso; […]

Cons. Stato Sez. VI Sent., 27/07/2007, n. 4169

Qualora, nel caso di una istanza volta al rinnovo della licenza di porto d'armi per difesa personale, i fatti che hanno costituito i presupposti delle precedenti decisioni favorevoli dell'Amministrazione rimangano immutati, è quest'ultima che, nel caso si orienti per il diniego, ha il dovere di fornire prova del mutato interesse pubblico, dovendo, tale prova, essere particolarmente incisiva, in modo da salvaguardare il principio di coerenza dell'agire dell'Amministrazione, nonché il principio di legittimo affidamento del privato cittadino nei confronti di esso.

Cons. Stato Sez. VI Sent., 27/07/2007, n. 4169

Pur riconoscendo alla P.A. procedente, l'art. 43, comma secondo, del T.U.L.P.S., un potere ampiamente discrezionale nella valutazione dei presupposti e dei requisiti necessari per ottenere il rilascio della licenza di porto di pistola per difesa personale, detta discrezionalità non può sconfinare nell'irrazionalità manifesta. Si ricade in tal tipo di situazione non riuscendosi ad evincere come, in assenza di mutati presupposti e requisiti soggettivi, la P.A. abbia ritenuto di procedere in modo differenziato nei confronti del richiedente la licenza, nel caso in cui vi sia il suddetto diniego, a fronte, appunto, di precedenti rinnovi, nei confronti di soggetto che non ha mai riportato condanne penali, né si è reso responsabile di comportamenti ostativi al rilascio od al rinnovo della discussa licenza; non abbia mai mostrato atteggiamenti idonei a farlo ritenere capace di abusare delle armi; non risulti essere mai stato raggiunto da provvedimenti ricollegabili all'uso di stupefacenti od all'abuso di armi; sia responsabile di un'attività che comporta il maneggio di somme di denaro in contanti e sia stato oggetto in passato di tentativi di rapina; continui a vantare le stesse esigenze di difesa personale che, negli anni precedenti, gli hanno consentito di ottenere senza difficoltà la licenza in questione e, poi, di rinnovarla.

Avv. Adele Morelli

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