Il certificato medico per le licenze professionali di P.S.

Che tipo di certificato medico è necessario produrre per poter svolgere la professione di armiere?

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

La norma di riferimento  è l’art. 9, comma 1, della L. n. 110/1975, rubricato “Requisiti soggettivi per le autorizzazioni di polizia in materia di armi”, che così dispone: “Oltre quanto stabilito dall’articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le autorizzazioni di polizia prescritte per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, l’importazione, l’esportazione, la collezione, il deposito, la riparazione e il trasporto di armi di qualsiasi tipo non possono essere lasciate alle persone che si trovino nelle condizioni indicate nell’articolo 43 dello stesso testo unico. Per il rilascio di tali autorizzazioni, l’autorità di pubblica sicurezza può richiedere agli interessati la presentazione del certificato di cui al quarto comma dell’articolo 35 del predetto testo unico modificato con decreto – legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452.”. Quindi, la norma prevede che l’autorità di P.S. possa chiedere all’interessato, prima del rilascio della licenza, la certificazione medica prevista dall’art. 35 TULPS: nello specifico, l’art. 9 della L. n. 110/1975 rinvia formalmente al comma 4 dell’art. 35 TULPS, tuttavia il comma è il 7, poiché, dopo le modifiche apportate dal D.L. n. 306/1992 convertito, con modificazioni, nella L. n. 356/1992, il comma 4 è diventato appunto comma 7, e tale comma 7 dell’art. 35 TULPS prevede che “Il questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool, nonché dalla presentazione di ogni altra certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni vigenti.” ossia fa riferimento al certificato medico relativo all’idoneità alla detenzione delle armi. Quindi, l’art. 9 della L. n. 110/1975 prevede che per il rilascio delle licenze professionali di P.S. in materia di armi, l’autorità di P.S. possa chiedere all’interessato la produzione del certificato medico di idoneità alla detenzione delle armi. Tuttavia, come CONARMI riportiamo la nostra esperienza quotidiana nella materia e riferiamo quindi al lettore che, nella prassi, gli uffici, in via discrezionale, sono soliti applicare, ai fini del rilascio di una licenza professionale di P.S., il predetto art. 9 della L. n. 110/1975 in maniera più restrittiva, probabilmente per una questione di maggiore garanzia, e quindi all’interessato richiedono la produzione del certificato medico di idoneità psico-fisica al maneggio delle armi che è proprio del PDA sportivo e di quello per uso caccia, i cui requisiti sono sanciti dall’art. 1 del D.M. 28/04/1998. Peraltro, si evidenzia che, nel caso l’interessato sia in possesso di PDA in corso di validità e con scadenza che copra la durata della licenza professionale di P.S. che gli sta per essere rilasciata (ad es., la licenza di caccia dell’armiere scade tra 4 anni e la licenza di armiere, che gli sta per essere rilasciata, durerà 3 anni), nella prassi gli uffici di P.S. acquisiscono la copia del medesimo PDA come documento comprovante l’idoneità psico-fisica al maneggio delle armi al pari del certificato medico.

Avv. Adele Morelli

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