La natura giuridica di proiettili, pallini e bossoli inerti
È possibile avere i riferimenti normativi in virtù dei quali i proiettili, i pallini e i bossoli inerti sono considerati materiale libero?
Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli
I PROIETTILI, i PALLINI e i BOSSOLI INERTI non sono da considerarsi materiale esplodente e pertanto NON soggiacciono all’obbligo di un’autorizzazione di Pubblica Sicurezza per la loro movimentazione (dunque NON necessitano di: licenza di trasporto del Prefetto, licenza di importazione/esportazione, autorizzazione del Prefetto all’ingresso da un paese UE o al trasferimento verso un paese UE, etc.) né soggiacciono alla normativa inerente il trasporto di merci pericolose su strada (ADR), via mare (IMO), via cielo (IATA/ICAO), per vie navigabili interne (ADN) o per ferrovia (RID) né infine soggiacciono alla normativa CLP.
Tali le ragioni:
- L'Art. 82 Reg. TULPS contenente la classificazione dei prodotti esplosivi secondo la normativa italiana NON contempla i proiettili, i pallini e i bossoli inerti;
- L’All. B, Cap. VI, del Reg. TULPS, all’art. 1, comma 1, quarto capoverso, specifica espressamente “NON RIENTRANDO TRA I PRODOTTI ESPLODENTI, nessun limite è posto alla detenzione e vendita dei seguenti componenti di munizioni per armi comuni: proiettili, pallini, bossoli inerti”;
- L’Art. 38, comma 1, TULPS, come modificato dal D.Lgs. n. 204/2010, espressamente afferma che assumono valore giuridico solo le munizioni FINITE;
- L'Art. 1bis, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 527/1992, espressamente definisce la “munizione: l’INSIEME della cartuccia o dei componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili utilizzati su di un’arma da fuoco”; tale definizione è riportata in maniera identica all’art. 2, n. 4) del Reg. UE n. 258/2012;
- La Circ. Min. Interno. Nr. 557/PAS/U/021562/10175/(1) del 19/12/2013, al punto 9 di pag. 6 definisce “parti di munizioni […] inerti” i “bossoli disinnescati, tubi in plastica, fondelli in metallo, borre, pallini e pallettoni” e chiarisce che “[…] è evidente che le parti assolutamente inerti delle munizioni non siano assoggettabili ad alcuna autorizzazione di polizia”;
- L’Art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2016 espressamente considera esplosivi ad uso civile, per la cui movimentazione è necessaria un’autorizzazione di polizia (ossia quelle previste dagli artt. da 8 a 12 stesso decreto, art. 54 TULPS e artt. 93 e 94 Reg. TULPS), quelli elencati nell’All. I allo stesso decreto, ossia quelli identificati con codice di classificazione ONU, e tali non sono né i proiettili né i pallini né i bossoli inerti, poiché l’elenco dell’Allegato assolutamente NON LI CONTEMPLA;
- La normativa CLP di cui al Reg. UE nr. 1272/2008 entrata in vigore il 1 giugno 2015 avente ad oggetto la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze pericolose tra cui gli esplosivi, assolutamente NON annovera tra questi i proiettili o i pallini o i bossoli inerti (vedasi All. I, 2.PARTE 2, punto 2.1. Esplosivi, del suddetto Reg. UE);
- L’attuale elenco dei beni a duplice uso vigente all’interno del territorio dell’Unione Europea NON include i suddetti materiali.
Avv. Adele Morelli
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