Sono "armi tipo guerra" anche le pistole che possano camerare munizionamento da guerra

Perché in Italia non è possibile immettere sul mercato civile armi corte in grado di camerare munizioni che hanno il loro corrispondente nel mondo del militare?

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

La ragione è riposta nel seguente principio di diritto, ad oggi in via pacifica ed unanime statuito dalla giurisprudenza amministrativa (da ultimo, CdS n. 161/2023 che conferma TAR Lombardia-Brescia n. 733/2020; TAR Lombardia-Brescia n. 670/2014; TAR Lombardia-Brescia n. 669/2014): l’art. 1 della L. n. 110/1975, dopo aver descritto, al comma 1, le ”armi da guerra” come quelle che, per la loro “spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico”, al successivo comma 2 riconduce a detta categoria anche quelle che, pur non rientrandovi sulla base di dette specifiche, “possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra” e queste le definisce “armi tipo guerra”. Il legislatore quindi, in via generale, considera tutte le armi che possono utilizzare le munizioni da guerra come “armi tipo guerra”, con una sola eccezione, quella prevista dal successivo art. 2, comma 2, della stessa L. n. 110/1975, in virtù del quale possono qualificarsi come “arma comune da sparo” soltanto “i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari.”. Sostanzialmente, “ogni pistola (…) che possa utilizzare munizioni da guerra è arma “tipo guerra” vietata, senza possibilità di deroghe.” (TAR Lombardia-Brescia n. 670/2014).

Avv. Adele Morelli

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