Fabbricante di armi con licenza ex art. 31 TULPS, può produrre silenziatori da vendere all'estero?

Sono un fabbricante di armi comuni con licenza del Questore in art. 31 TULPS, fabbrico principalmente fucili e carabine da caccia e parti essenziali di armi da fuoco. Un mio distributore situato in Francia mi chiede se posso fornirgli anche dei silenziatori per fucili da caccia, poiché nel suo paese è obbligatorio applicarli per talune tipologie di attività venatoria. Posso fabbricarli in Italia?

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

L’art. 2, comma 2, L. n. 110/1975, dispone che “Salvo che siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero all’esportazione, non è consentita la fabbricazione, l’introduzione nel territorio dello Stato e la vendita […] di ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo. […] Nei casi consentiti è richiesta la licenza di cui all’ articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773”. Sul tema silenziatore si segnala anche la recente Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 07/04/2022, n. 28593“Agli effetti della legge penale, costituisce "parte di arma" il silenziatore da applicare sulle armi da fuoco, la cui detenzione illegale integra reato, restando irrilevante la mancata inclusione del dispositivo tra le componenti essenziali dell'arma elencate nell'art. 1-bis, lett. b), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 527, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 104, in quanto disciplina non di carattere generale, ma volta a regolamentare la circolazione delle armi nel mercato interno dell'Unione.”. Pertanto, il silenziatore di un’arma da fuoco a destinazione civile è da considerarsi parte essenziale di essa, la cui fabbricazione soggiace, come tutte le parti essenziali, all’obbligo di titolarità di licenza di fabbricazione ex art. 31 TULPS, all’apposizione della marcatura unica secondo le prescrizioni e le modalità di cui all’art. 11 L. n. 110/1975, al passaggio al registro 35 TULPS e agli adempimenti autorizzatori di P.S. previsti per la movimentazione delle parti essenziali delle armi. La condizione a cui soggiace l’attività di fabbricazione di silenziatori per armi da fuoco a destinazione civile in Italia è quella per cui gli stessi non vengano venduti in Italia ai privati, ma possono essere venduti in Italia solo alle Forze dell’Ordine (e quindi in questo caso bisogna disporre anche della licenza ex art. 28 TULPS e fare il passaggio dal registro del 31 al registro del 28, prima della vendita) oppure ad altri operatori professionali con licenza in art. 31 TULPS col vincolo che anch’essi non possono venderli ai privati; all’estero invece possono essere venduti sia ai privati sia agli operatori professionali sia alle Forze dell’Ordine, secondo le modalità previste per legge ossia previa acquisizione delle autorizzazioni al trasferimento intracomunitario o all’esportazione.

Avv. Adele Morelli

scuola armieri

Scuola armaioli

Il TIMA è un corso facoltativo di durata triennale di IPSIA Beretta nato per unire il percorso scolastico alle richieste che offre il settore armiero in Valle Trompia.

Approfondisci
banchi di prova

Banchi di prova

Tutte le armi da fuoco dei Paesi aderenti alla CIP sono soggette a collaudo ed a certificazione tramite l'impressione dei Marchi dei Banchi di Prova dei rispettivi Paesi.

Approfondisci
EOS 2022 - I corsi CONARMI

EOS 2022 - I corsi CONARMI

Per la prima edizione di EOS European Outdoor Show il CONARMI propone ai visitatori una serie di co…

Leggi la news