Disposizioni normative contenute nel Regolamento UE 41/2025
Quali sono le novità apportate dal Reg. UE 41/2025?
Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli
Il Reg. UE 41/2925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sulle misure di importazione, esportazione e transito di armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), ha solo formalmente abrogato il Reg. UE 258/2012. Infatti, tutte le norme di disciplina sostanziale del Reg. UE 258/2012 continuano ad applicarsi fino al 11/02/2029.
Il 11/02/2025 sono entrate in vigore solo norme di tipo programmatico, che prevedono quanto segue:
- La Commissione adotta atti di esecuzione relativi alle norme dettagliate sulle caratteristiche tecniche di attenuatori di rumore, armi da fuoco semilavorate e componenti essenziali semilavorati.
- Armi d'allarme e da segnalazione - La Commissione stabilisce, mediante un atto di esecuzione, un elenco aperto dei modelli di armi d'allarme e da segnalazione non trasformabili e un elenco aperto dei dispositivi dichiarati come armi d'allarme e da segnalazione, ma di cui è nota la trasformabilità.
- Autorizzazione all'importazione - La Commissione specifica, mediante un atto di esecuzione, i requisiti minimi dei termini e delle condizioni da includere nelle autorizzazioni generali nazionali all'importazione.
- Restrizioni nazionali all'importazione – Il Reg. UE 41/2025 non osta all'adozione o all'applicazione, da parte di uno Stato membro, di restrizioni quantitative alle importazioni necessarie per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza ovvero per motivi di proprietà industriale e commerciale.
- Individuazione di una spedizione non conforme - Se individua una spedizione di merci che non è conforme agli obblighi stabiliti nel regolamento, l'autorità doganale adotta le misure opportune per assicurare che tali merci restino sotto controllo doganale ed entro 24 ore ne informa l'autorità competente. La Commissione stabilisce, mediante un atto di esecuzione, il sistema da utilizzare per raccogliere dati statistici annuali sul sequestro e sul trattenimento delle merci elencate.
- Sistema elettronico per il rilascio di licenze - La Commissione istituisce e mantiene un sistema elettronico sicuro e criptato per il rilascio di licenze per quanto riguarda le autorizzazioni all'importazione, le autorizzazioni all'esportazione e le autorizzazioni semplificate all'esportazione, nonché le registrazioni, le informazioni e le decisioni ivi afferenti. La Commissione provvede all'interconnessione tra il sistema elettronico per il rilascio di licenze e i sistemi elettronici nazionali per il rilascio di licenze, se sono stati istituiti. Il sistema elettronico di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane collega il sistema elettronico per il rilascio di licenze all'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane. Tale interconnessione è istituita entro il 12 febbraio 2031.
Avv. Adele Morelli

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