Cosa sono i precursori di esplosivi?
Cosa sono i precursori di esplosivi?
Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli
I precursori di esplosivi sono sostanze chimiche o miscele che, in virtù della loro natura o composizione, possono essere impropriamente utilizzate per la fabbricazione illecita di esplosivi.
La materia è attualmente disciplinata dal Reg. UE n. 1148/2019 relativo “all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi”, il Ministero dell’Interno ha emanato sul punto le circolari esplicative nr. 557/PAS/U/011413/XV.H.MASS(53)5 del 14/08/2019 e nr. 557/PAS/U/011513/XV.H.MASS(53)5 del 19/08/2019.
Lo scopo del Regolamento è quello di limitare la disponibilità di precursori di esplosivi per i privati (qualsiasi persona, fisica o giuridica, che agisca per fini non legati alla sua attività commerciale, imprenditoriale o professionale) e di garantire l’adeguata segnalazione di transazioni sospette lungo l’intera catena di approvvigionamento, al fine di contrastare l'eventuale uso distorto di determinate sostanze chimiche, in quanto appunto ritenute precursori per la fabbricazione illecita di esplosivi artigianali od ordigni improvvisati (si tratta delle sostanze usate più spesso per gli attacchi terroristici o in altre gravi attività criminali).
Il suddetto Reg. UE contiene, agli Allegati I e II, gli elenchi di sostanze che, nell'uso comune, in formula libera o in composti, si rinvengono comunemente nei cosmetici, nei fertilizzanti e nei prodotti per la pulizia. Tali sostanze elencate sono dette “precursori di esplosivi disciplinati” e per esse vi è l’obbligo seguire specifiche prescrizioni normative. Le prescrizioni normative si applicano alle sostanze elencate nei due allegati (I e II) e alle sostanze e miscele che le contengono.
Ai sensi di tale normativa, sono esclusi dal novero dei precursori di esplosivi:
- gli articoli a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica;
- gli articoli pirotecnici (F, T e P);
- gli articoli pirotecnici destinati ad essere usati a fini non commerciali, conformemente al diritto nazionale, dalle Forze Armate, dalle autorità di contrasto o dai vigili del fuoco;
- l’equipaggiamento marittimo;
- gli articoli pirotecnici da impiegarsi nell’industria aerospaziale;
- le capsule a percussione da impiegarsi nei giocattoli;
- medicinali che sono stati resi legittimamente disponibili a un privato sulla base di una prescrizione medica.
Specificamente:
- All’Allegato I sono elencati i precursori di esplosivi soggetti a restrizione, ossia quelle sostanze (da sole o in miscele o sostanze) che non sono messe a disposizione (anche nella forma del mercato online) dei privati, né possono essere da essi introdotte, detenute o usate, se non in concentrazioni pari o inferiori ai valori limite in esso indicati.
Per comprenderne la disciplina, vanno letti i contenuti delle colonne 2 e 3 dell’Allegato I.
- Entro i limiti della colonna 2: vi sono i precursori di esplosivi disciplinati che sono di libera circolazione e libera detenzione solo in concentrazione pari o inferiori ai valori limite;
- In colonna 3: vi sono i precursori di esplosivi disciplinati (che sono detti soggetti a restrizione) che, in quanto al di sopra dei valori limite della colonna 2 ma purché restino nei valori limite della colonna 3, devono essere oggetto di apposita licenza; tuttavia, pare che ad oggi in Italia si sia scelto di non istituire un regime di licenze per i privati, quindi quest’opzione (licenza) per i privati non è contemplata;
- Oltre i valori limite della colonna 3: vi sono i precursori di esplosivi disciplinati (che sono detti soggetti a restrizione) in concentrazioni superiori ai massimi valori limite di cui alla colonna 3, per i quali non esiste mai un uso legittimo da parte dei privati, neanche previo rilascio di apposita licenza.
Verifiche all’atto della vendita nei confronti di un utilizzatore professionale o un altro operatore economico:
Al fine di verificare che un potenziale cliente sia un utilizzatore professionale o un altro operatore economico, l'operatore economico che mette a disposizione di un utilizzatore professionale o di un altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni (ossia una sostanza elencata in Allegato I in una concentrazione superiore al valore limite stabilito nella colonna 2) richiede, per ciascuna richiesta di transazione, le informazioni seguenti, a meno che la verifica in relazione a tale potenziale cliente non sia già stata effettuata nell'arco di un anno prima della data di tale transazione e la transazione non si discosti in maniera significativa dalle transazioni precedenti:
- a) un documento attestante l'identità della persona autorizzata a rappresentare il potenziale cliente;
- b) l'attività commerciale, imprenditoriale o professionale del potenziale cliente, unitamente, se del caso, al nome della società, all'indirizzo e al numero di identificazione dell'imposta sul valore aggiunto o altro numero pertinente di registrazione della società;
- c) l'uso previsto dei precursori di esplosivi soggetti a restrizioni da parte del potenziale cliente.
Gli operatori economici conservano le informazioni così acquisite per 18 mesi dalla data della transazione. Durante tale periodo le informazioni sono messe a disposizione per un'eventuale ispezione, su richiesta delle autorità all'uopo preposte o delle autorità di contrasto nazionali.
Per la dichiarazione del cliente si può utilizzare il modulo di cui all'allegato IV al Reg. UE.
Ai fini della verifica dell'uso previsto del precursore di esplosivi soggetto a restrizioni, l'operatore economico valuta se l'uso previsto è compatibile con l'attività commerciale, imprenditoriale o professionale del potenziale cliente. L'operatore economico può rifiutare la transazione se ha ragionevoli motivi di dubitare della legittimità dell'uso previsto o dell'intenzione del potenziale cliente di utilizzare il precursore di esplosivi soggetto a restrizioni per fini legittimi. L'operatore economico segnala tali transazioni o tali tentativi di transazione (secondo le modalità indicate oltre).
Oltre agli oneri appena specificati nei confronti dei privati (punti 1-2-3) e degli utilizzatori professionali o altri operatori economici, va tenuto presente che per le sostanze elencate nell’Allegato I vi è l’obbligo di segnalare entro 24 ore le transazioni sospette, le sparizioni e i furti significativi.
- All’Allegato II sono elencate le sostanze, da sole o in miscele o sostanze, per le quali le transazioni sospette, le sparizioni e i furti significativi devono essere segnalati.
Per i fini di cui agli All. I e II, si definisce "transazione sospetta" qualsiasi transazione riguardante i precursori di esplosivi disciplinati, per la quale esistano fondati motivi di sospettare, tenuto conto di tutti i fattori pertinenti, che la sostanza o la miscela interessata sia destinata alla fabbricazione illecita di esplosivi. In particolare, nel caso in cui il potenziale cliente:
a) Non è in grado di precisare l'uso previsto dei precursori di esplosivi disciplinati;
b) Sembra essere estraneo all'uso previsto per i precursori di esplosivi disciplinati o non è in grado di spiegarlo in modo plausibile;
c) Intende acquistare precursori di esplosivi disciplinati in quantità, combinazioni o concentrazioni insolite per un uso legittimo;
d) È restio a fornire un documento attestante l'identità, il luogo di residenza o, se del caso, lo status di utilizzatore professionale o di operatore economico;
e) Insiste per utilizzare metodi di pagamento inconsueti, incluse grosse somme in contanti.
- Gli operatori economici e i mercati onlinepossono rifiutare la transazione sospetta. Essi segnalano tale transazione sospetta o tentativo di transazione sospetta entro 24 ore dalla determinazione del carattere sospetto. Quando segnalano tali transazioni, essi forniscono al punto di contatto nazionale SCIP (Servizio per la Cooperazione Internazionale delle forze di polizia) della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento per la Sicurezza del Ministero dell’Interno, l'identità del cliente, se possibile, e tutti i dettagli che li hanno indotti a considerare sospetta la transazione.
- Gli operatori economici e gli utilizzatori professionali segnalano le sparizioni e i furti significativi entro 24 ore dal rilevamento al punto di contatto nazionale predetto. Nel decidere se una sparizione o un furto siano significativi, essi tengono in considerazione se il quantitativo è insolito considerando tutte le circostanze del caso.
- I privati che hanno acquistato precursori di esplosivi soggetti a restrizioni di cui all’Allegato I entro i valori limite della colonna 2, segnalano le sparizioni e i furti significativi entro 24 ore dal rilevamento al punto di contatto nazionale predetto.
Avv. Adele Morelli

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