Attività dell'armeria "trasferita" al sostituto di licenza

Vorrei cedere la mia licenza di vendita armi e munizioni alla persona già iscritta in licenza come preposta alla vendita. Come mi devo comportare? I locali sarebbero sempre quelli, non cambierebbero neanche i quantitativi concessi. Basta una voltura o bisogna seguire l’iter come se fosse una nuova licenza?

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

Anche nel caso di "trasferimento" dell'attività al sostituto di licenza, è necessario avviare l'iter per la richiesta di una nuova licenza, non è possibile effettuare la voltura, poiché le licenze di P.S. sono personali e non cedibili. Si veda a tal proposito la FAQ "SUBENTRO IN ARMERIA CON CESSIONE DI AZIENDA: VA CHIESTA UNA NUOVA LICENZA (aggiornato al 20/03/2016)":

"Ai sensi dell’art. 8 TULPS, le licenze di P.S. (in questo caso di vendita di armi comuni e materiali esplodenti, artt. 31 e 47 TULPS) sono personali e non cedibili, pertanto, anche se l’attività verrà esercitata negli stessi locali sui quali attualmente insistono già delle autorizzazioni, quindi trattasi di locali già “verificati” dalla CTP ed autorizzati, poiché il soggetto che andrà a svolgere l’attività (e ne sarà responsabile) sarà diverso dall’attuale, esso dovrà provvedere a chiedere una nuova licenza sui locali, avviando l’iter per il rilascio (rispettivamente, presso la Questura per la licenza in art. 31 e presso la Prefettura per la licenza in 47) ex novo ai sensi dell’art. 49 TULPS, allegando pertanto tutta la documentazione comprovante l’idoneità dei locali, con riguardo specificamente alla loro agibilità e destinazione d’uso, alla conformità dell’impianto elettrico, del sistema antincendio, delle misure antrintrusione (sistema d’allarme, videosorveglianza, inferriate, vetri infrangibili, porta blindata, caveau/cassaforte, scaffalature, armadio blindato, etc.). Verranno dunque istruite presso Questura e Prefettura le pratiche per la verifica dei locali ed il rilascio delle licenze, con il necessario sopralluogo della (oggi detta, si veda D.L. n. 119/2914, convertito nella L. n. 146/2014, art. 9) CTT (Commissione Tecnica Territoriale rispettivamente presso la Questura e presso la Prefettura), l’eventuale apposizione di prescrizioni, etc.
L’atto di trasferimento davanti al notaio va fatto prima della richiesta delle licenze da parte dell’acquirente, poiché, nel momento in cui il nuovo soggetto va a chiedere il rilascio delle licenze, deve dimostrare alle autorità di P.S. la titolarità già dei locali e della ditta (con propria P. IVA); ovviamente, per il discorso legato alle responsabilità riconducibili alle attività legate al precedente titolare, nell’atto davanti al notaio andrà posta la clausola che subordina gli effetti del contratto, l’avvio delle attività e l’assunzione delle responsabilità di cui all’art. 8 TULPS al conseguimento delle licenze in capo al nuovo soggetto. Le responsabilità di P.S. in capo al precedente titolare vengono meno solo quando verranno rilasciate le nuove licenze al soggetto “subentrante”, e tali nuove licenze verranno rilasciate subordinatamente alla rinuncia (per iscritto, da depositarsi presso Questura e Prefettura) alle preesistenti licenze da parte dell’originario titolare (non potrebbero infatti aversi più licenze intestate a soggetti diversi sullo stesso locale).

Avv. Adele Morelli

scuola armieri

Scuola armaioli

Il TIMA è un corso facoltativo di durata triennale di IPSIA Beretta nato per unire il percorso scolastico alle richieste che offre il settore armiero in Valle Trompia.

Approfondisci
banchi di prova

Banchi di prova

Tutte le armi da fuoco dei Paesi aderenti alla CIP sono soggette a collaudo ed a certificazione tramite l'impressione dei Marchi dei Banchi di Prova dei rispettivi Paesi.

Approfondisci
EOS 2022 - I corsi CONARMI

EOS 2022 - I corsi CONARMI

Per la prima edizione di EOS European Outdoor Show il CONARMI propone ai visitatori una serie di co…

Leggi la news