Co-detenzione di munizioni e polvere

Detengo circa 700 cartucce cal. 12 da caccia a piombo spezzato, vorrei comprare 100 cartucce per carabina cal. 7 mm e 1 chilogrammo di polvere per ricaricare le cartucce da carabina. Vorrei sapere se ciò è possibile e quali sono i limiti generali per la detenzione di polvere e cartucce.

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

Ai sensi dell’art. 97, comma 1, Reg. TULPS, il privato può detenere fino a 5kg di polvere oppure fino a 1500 cartucce per fucile da caccia (siano esse a munizione spezzata, cioè pallini o pallettoni, oppure a palla unica) unitamente a 200 cartucce per arma corta; qualora si volessero avere in codetenzione polvere e munizioni, dal totale massimo di polvere virtualmente detenibile di 5kg, dovrebbero decurtarsi i quantitativi di munizioni (ipotizziamo a mo’ di esempio nel massimo), ossia 1.500 per fucile da caccia e 200 per arma corta. Per effettuare questo calcolo, si utilizza nella prassi la tabella delle equivalenze 1k di polvere = X nr. di munizioni che viene impiegata nell’ambito delle licenze professionali per la minuta vendita dei materiali esplodenti (quelle delle armerie) di cui all’articolo 3 (Contenuto della licenza), Cap. VI, All. B al Reg. TULPS, la quale dispone che un kg di polvere da lancio è pari alternativamente a:

nr. 300 cartucce per armi lunghe ad anima liscia o rigata caricate con polvere nera;

nr. 560 cartucce per armi lunghe ad anima liscia o rigata caricate con polvere senza fumo;

nr. 4.000 cartucce per arma corta;

nr. 12.000 cartucce a percussione anulare per arma corta o lunga;

nr. 25.000 cartucce per armi Flobert;

nr. 12.000 cartucce da salve;

nr. 24.000 cartucce della V categoria gruppo E (cartucce da salve per armi di libera vendita).  

Nell’ipotesi base, ossia qualora si avessero già in detenzione i quantitativi massimi di 1.500 cartucce per fucile da caccia e 200 cartucce per arma corta, volendo avere in codetenzione anche la polvere, dai 5 kg che la legge consente quale quantitativo massimo, andrebbe decurtato il quantitativo di polvere corrispondente alle cartucce in detenzione, secondo il seguente calcolo (considerato che 1kg = 1.000 gr):

a) con riguardo alle cartucce per fucile da caccia: 1.000 gr di polvere / 560 cartucce = 1,786 gr, tale risultato va moltiplicato per il nr. di cartucce detenute, quindi: 1,786 gr x 1.500 cartucce = 2.679 gr;

b) con riguardo alle cartucce per arma corta: 1.000 gr di polvere / 4.000 cartucce = 0,25 gr, tale risultato va moltiplicato per il nr. di cartucce detenute, quindi: 0,25 gr x 200 cartucce = 50 gr;

Quindi, i due risultati vanno sommati ed il loro totale va sottratto ai 5kg (ossia 5.000 gr): pertanto 2.679 gr + 50 gr = 2.729 gr e quindi 5.000 gr- 2729 gr = 2.271 gr. In teoria, avendo in detenzione già i quantitativi massimi di 1.500 cartucce per fucile da caccia e 200 cartucce per arma corta, si potrebbero virtualmente avere in codetenzione fino a 2.271 gr di polvere. Tuttavia, considerata l’aleatorietà della materia così come la diversa carica che può caratterizzare le cartucce, che non sono mai perfette nel loro dosaggio né mai perfettamente uguali, e ritenuto pure che la tabella che viene applicata in realtà è stata prevista dalla normativa per chi è titolare di una licenza professionale e non  per i privati che fanno ricarica, ma, essendoci un vuoto normativo, viene pacificamente e per prassi applicata in via analogica anche ai privati, si suggerisce, qualora si volessero avere in codetenzione polvere e munizioni, di tenersi abbondantemente al di sotto della differenza ottenuta sottraendo ai virtuali 5.000 gr di polvere il quantitativo di polvere grossomodo corrispondente alle cartucce che deteniamo.  

Nel caso posto nel quesito, le 700 cartucce spezzate cal. 12 già detenute corrispondono a circa 1.250 gr di polvere (700 cartucce x 1,786 gr), le altre 100 a palla unica corrispondono a circa 179 gr (100 cartucce x 1,786 gr), pertanto l’acquisto di 1kg di polvere è ampiamente entro il limite massimo (5kg) di codetenzione di polvere e munizioni.    

Infine, si evidenzia che, ai sensi dell’art. 26 L. n. 110/1975, colui che detiene fino ad un massimo di 1.000 munizioni spezzate (pallini o pallettoni, si veda sul punto Cass. Pen. nr. 17012/2015) per fucili da caccia ed ha contestualmente anche un’arma denunciata, è esentato dall’obbligo di denuncia di detenzione delle predette munizioni; superato il detto quantitativo di 1.000 cartucce (che comunque, come sopra detto, non può complessivamente superare le 1.500, siano esse a munizione spezzata oppure a palla unica, cfr. art. 97 Reg. TULPS), le suddette munizioni spezzate vanno denunciate tutte. Se, invece, il soggetto detiene solo le suddette munizioni spezzate, ma non ha anche un’arma denunciata, deve sempre denunciarle tutte. Le cartucce per fucile da caccia a palla unica (che, come detto, fanno in ogni caso cumulo, assieme a quelle a pallini o a pallettoni, ai fini del raggiungimento del quantitativo massimo detenibile di 1.500 pezzi) vanno invece sempre denunciate. Le munizioni per arma corta vanno sempre denunciate.

Avv. Adele Morelli

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