Spaccio di stupefacenti e diniego del PdA

Ho fatto richiesta per il rilascio del porto d'arma per uso sportivo, mi è stato rifiutato poiché circa 15 anni fa riportai una condanna per spaccio di droga, condanna per la quale due anni fa ho ottenuto la riabilitazione. È corretta la decisione della mia Questura?

Risposta a cura dell'Avv. Adele Morelli

Preliminarmente, va evidenziato che, a norma dell’art. 75, comma 1, del D.P.R. n. 309/1990 (come da ultimo modificato dal D.L. n. 36/2014 convertito, con modificazioni, nella L. n. 79/2014),  “Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope è sottoposto, per un periodo da due mesi a un anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo, a […] sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla”; ciò sta pertanto ad indicare che una condotta avente ad oggetto le attività di importazione, esportazione, acquisto, ricezione o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope finalizzata all’uso personale delle stesse ha come conseguenza, sul piano amministrativo, la sospensione della licenza di PDA per un determinato periodo di tempo oppure, se non si è titolari di PDA, il divieto di conseguirla per il medesimo tempo (ma non si esclude che l’autorità di P.S., ispirandosi ai principi di ampia discrezionalità di cui agli artt. 11 e 43 TULPS, possa porre un diniego definitivo alla titolarità del PDA in casi simili). Ciò, peraltro, compatibilmente con quanto disposto dal D.M. 28/04/1998 avente ad oggetto l’accertamento dei requisiti psico-fisici per il conseguimento di una licenza di porto d’armi: tale decreto ministeriale sancisce infatti che nel soggetto istante “non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresì causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e/o di psicofarmaci”.
Con riguardo alla fattispecie posta nel quesito, ossia  quella del cd. “spaccio”, cioè la condotta di chi “offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope […]” (art. 73 D.P.R. n. 309/1990) a soggetti terzi, il suddetto art. 75 nello specifico non dispone nulla, lasciando ampia discrezionalità all’autorità di P.S. (Questura) competente al rilascio del titolo, la quale, in virtù di quanto disposto dagli art. 11 e 43 TULPS, con adeguata motivazione scritta, può rigettare l’istanza di rilascio di PDA, se ritiene che il soggetto non presenti più il requisito della buona condotta o non dia affidamento di non abusare delle armi. La fattispecie penale del cd. “spaccio” di stupefacenti è effettivamente una fattispecie caratterizzata da forte disvalore sociale e morale, rispetto alla quale l’autorità di P.S. non ha difficoltà a trovare motivazioni giustificative ad un diniego perpetuo, nonostante l’intercorsa riabilitazione.

Avv. Adele Morelli 

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