I vigili nominati ausiliari di Pubblica Sicurezza, ai quali è stata assegnata un'arma in via continuativa e che non sono titolari di PdA, non devono presentare il certificato medico per la detenzione dell'arma di servizio

I vigili urbani nominati “ausiliari di Pubblica Sicurezza”, ai quali, in virtù di tale nomina, è stata assegnata un’arma in via continuativa, che detengono nella loro abitazione, rientrano tra coloro che devono presentare il certificato medico alla propria Questura per la detenzione se non sono anche titolari di PDA? Si specifica che l’arma è di proprietà dell’amministrazione comunale ed è stata assegnata dal Sindaco.

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

La prescrizione sancita dall'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 121/2013 fa obbligo di produzione del certificato medico di idoneità psico-fisica alla detenzione delle armi solo ai "privati" (ovviamente, se sprovvisti di PDA) nei termini meglio specificati dalle Circ. Min. Int. del 28 luglio 2014 nr. 557/PAS/10900(27)9 e del 29 aprile 2015 nr. 557/PAS/10900(27)9. Gli agenti di pubblica sicurezza, e tali sono anche gli agenti di polizia municipale a cui siano state attribuite le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, come sancito dall’art. 73, comma 2, Reg. TULPS, dall’art. 18 del R.D. n. 690/1907, dall’art. 5, comma 1, lett. c) e commi 2, 4 e 5 della L. n. 65/1986 e dagli artt. 2 e 7 del D.M. n. 145/1987 (vedasi anche l’art. 55, comma 3, c.p.p. ed i rispettivi legge regionale in materia di polizia locale e regolamento locale di polizia municipale di riferimento), detengono l'arma per ragioni di ordinanza; la circostanza per cui gli sia stato prescritto di detenerla a casa non rileva ai fini della qualificazione giuridica della tipologia di detenzione, nel senso che, come detto, trattasi in ogni caso di detenzione di arma per ragioni di ordinanza, per la quale il Sindaco ha deciso che gli agenti la detengano in via "continuativa", ossia con facoltà di porto anche fuori dal servizio nel territorio dell’ente di appartenenza e con custodia presso la propria abitazione, secondo le modalità indicate dal regolamento locale di polizia municipale (cfr. art. 5, comma 5, della L. n. 65/1986 e art.6, comma 1, lett. a), e commi 2-4 del D.M. n. 145/1987). Tale tipologia di porto, che, si ribadisce è porto di arma d’ordinanza, è definita dalla legge “senza licenza -secondo le modalità indicate nel relativo regolamento-” (art. 73, comma 2, Reg. TULPS, art. 5, comma 5, L. n. 65/1986 e artt. 2, comma 1, e 6, comma 2, del D.M. n. 145/1987), pertanto rientra nelle fattispecie di esenzione dall’obbligo di produzione del certificato medico, come chiarito dalla Circ. Min. Int. nr.  nr. 557/PAS/10900(27)9 del 29 aprile 2015, la quale, al punto A), ben specifica che l'obbligo di produzione del certificato medico incombe solo in capo a chi ha acquisito l'arma con un titolo di PS (PDA o nulla osta all’acquisto del Questore), e non anche in capo a chi ha effettuato l'acquisto senza titolo perché la legge glielo ha consentito (nel caso specifico, l’arma è stata acquistata dal Sindaco, ai termini della Circ. Min. Int. nr. 557/PAS.14767.12982(10)8 del 13 febbraio 2006, e poi assegnata agli agenti). La suddetta circolare del 29 aprile 2015 fa specificamente riferimento ad un quesito posto relativamente alle ipotesi di porto senza licenza di cui al comma 1 dell’art. 73 Reg. TULPS (nel quesito viene chiesto se coloro che portano le armi senza licenza poiché rientranti in una delle categorie di cui all’art. 73, comma 1, Reg. TULPS, debbano produrre il certificato medico di idoneità alla detenzione), ma il principio ermeneutico che essa introduce è chiaro e completo e sussume sotto di sé tutte le ipotesi di porto di armi senza licenza, per cui anche la fattispecie in oggetto, ossia il porto di arma d’ordinanza da parte degli agenti di pubblica sicurezza.   

Altresì, la stessa circolare, al punto B), nell’analizzare il caso delle Forze di polizia che detengono altre armi, oltre alla loro d'ordinanza, senza anche essere titolari di un PDA (quindi trattasi di mera detenzione di armi personali), prescrive che gli stessi, per le loro armi personali, siano obbligati a presentare il certificato medico di idoneità alla detenzione, ma non estende tale obbligo anche a chi detiene solo l’arma d’ordinanza.

Un chiarimento sulla questione in oggetto è contenuto poi anche nella precedente Circ. Min. Int. del 30 aprile 2013 nr. 557/PAS/10100.A(1)3, con la quale, nel dare risposta al quesito con cui veniva chiesto se le forze di polizia (e la circolare con l’occasione chiarisce il ruolo degli agenti di PS) che chiedono un PDA per difesa personale per portare con sé un'arma, a titolo di difesa, diversa da quella di servizio, possano essere esonerati dal produrre il certificato medico di idoneità psico-fisica ex D.M. 28 aprile 1998, art. 2, producendo in sua sostituzione l'attestazione di servizio del loro Ufficio/Comando, il Ministero dell’Interno, da un lato chiarisce che l'attestato di servizio è certificato valido per attestare l'idoneità al porto delle armi d’ordinanza ai sensi dell'art. 73 Reg. TULPS (come nel caso che stiamo esaminando), e dall’altro afferma che l’attestato di servizio non è sufficiente per la richiesta di un PDA a titolo personale, ribadendo la necessità, per tale ipotesi, della produzione del certificato ordinario di idoneità psico-fisica.

Su un piano pratico si evidenzia che la non applicabilità dell’obbligo della produzione del certificato  medico di idoneità alla detenzione, per l’arma d’ordinanza, è ben giustificata dal fatto per cui l'idoneità psico-fisica degli agenti di pubblica sicurezza viene stabilita al momento dell'assunzione e gli viene valutata per le ragioni di servizio, secondo le prescrizioni ed esigenze (sempre) indicate nel regolamento locale di polizia municipale.

Da ultimo, va da sé che, in caso di detenzione, da parte degli agenti di pubblica sicurezza, sia dell’arma d’ordinanza sia di altre armi a titolo personale, senza essere anche titolari di un PDA, gli stessi dovranno produrre, per la detenzione delle armi personali, il certificato di idoneità alla detenzione secondo i termini di cui alle Circ. Min. Int. del 28 luglio 2014 nr. 557/PAS/10900(27)9 e del 29 aprile 2015 nr. 557/PAS/10900(27)9.

Avv. Adele Morelli   

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