Termini per la movimentazione delle armi con la Carta Europea; cosa è possibile movimentare? È possibile fare un trasferimento definitivo di armi in un Paese UE con la Carta Europea? Posso movimentare anche archi ed armi bianche?

C’è un limite temporale all'espatrio delle armi con la carta europea? Io vivo in Bulgaria ma sono cittadino italiano e ho porto d’armi uso caccia italiano, se porto le armi in Bulgaria con la carta europea devo farle rientrare in Italia periodicamente o posso tenerle in Bulgaria? Posso iscrivere nella carta qualsiasi genere di arma? Nel dettaglio sia armi da caccia che da tiro? Ci sono limitazioni per la movimentazione di archi ed armi bianche nello spostamento all'interno dei confini europei (salve le leggi aereoportuali)?

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

La movimentazione di armi sportive e da caccia attraverso il territorio dell’Unione Europea per mezzo della carta europea di arma da fuoco non può superare la durata massima di 90 giorni, come prescritto dall’art. 8 D.M. 24 novembre 1978.

Se si intende trasferire definitivamente una propria arma in un altro paese UE, ove si è trasferita la propria residenza, è necessario chiedere a quel paese l’accordo preventivo e, conseguito tale titolo, si dovrà chiedere alla propria Questura (la Questura della provincia ove si detiene l’arma) l’autorizzazione al trasferimento (art. 8 del D.Lgs. n. 527/1992 e art. 11 della Dir. CEE 477/1991); assolutamente non è possibile effettuare la movimentazione definitiva delle armi con la carta europea di arma da fuoco.

Nella carta europea è possibile iscrivere fino a 10 armi, della tipologia da caccia e sportive.

Non è consentito introdurre in Italia armi delle quali è vietato in maniera assoluta il porto, e tra queste vi sono anche le armi bianche (art. 4, comma 1, L. n. 110/1975); è possibile introdurre in Italia tali tipologie di armi solo se si è titolari di una licenza di collezione di armi antiche, artistiche, rare o d’importanza storica oppure l’ingresso venga effettuato per comprovate ragioni di studio (art. 49 Reg. TULPS e art. 4, comma 1, L. n. 110/1975): in questo caso, ipotizzandosi la provenienza da un paese UE, sarà necessario chiedere l’accordo preventivo alla propria Questura (art. 8 del D.Lgs. n. 527/1992). Con riguardo all’arco, invece, come chiarito in un passaggio dalla Circolare del Ministero dell’Interno nr. 559 del 16 dicembre 1995 (emanata per chiarire il concetto di balestra, ma fa un passaggio anche sull’arco), esso è “da  ricomprendere  tra  gli strumenti  sportivi dei quali è consentita la libera detenzione e il porto per giustificato motivo”  (ricordiamo, poi, che l’arco è annoverato tra i mezzi per la caccia dall’art. 13, comma 2, L. n. 157/1992), pertanto, stante la citata normativa, può dedursi che si possa introdurre in Italia senza la necessità di specifiche autorizzazioni; in ogni caso, è bene ricordare che il trasporto può effettuarsi esclusivamente  con  l'attrezzo  sportivo  scarico, all'interno di apposita custodia e riposto nel portabagagli.

Avv. Adele Morelli

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