Quando la legge italiana ha istituito l’obbligo, per i titolari di licenza professionale in materia di armi comuni da sparo, di tenere il registro di carico e scarico? 

Risposta a cura dell'Avv. Adele Morelli

L'obbligo di tenere il registro delle operazioni giornaliere per chi è titolare di una licenza professionale nasce nel 1926, con l'emanazione del precedente TULPS, il R.D. n. 1848 del 6 novembre 1926, la disposizione era prevista dall'art. 34. La stessa norma viene poi introdotta anche nel nostro attuale TULPS, il R.D. n. 773/1931, all'art. 35. L'originario contenuto dell'art. 34 del TULPS del 1926, che è lo stesso dell'originario art. 35 del (nostro) TULPS del 1931 era il seguente:

Art. 35  (art. 34 T.U.L.P.S. del 1926) Il fabbricante, il commerciante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. Tale registro deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza. È vietato di vendere armi a minori, a persone che appaiono affette da malattie di mente, e a quelle che non comprovano la propria identità mediante esibizione della carta di identità o del permesso di porto d'armi. Il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 1000 a 2000.

Attualmente l'art. 35 del TULPS recita in questo modo:

Art. 35  (art. 34 T.U. 1926) (*)L’armaiolo di cui all’ articolo 1- bis , comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. Il registro è tenuto in formato elettronico, secondo le modalità definite nel regolamento. Il registro di cui al comma 1 deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di 50 anni.

Alla cessazione dell’attività, i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all’Autorità di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne cura la conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all’ articolo 3 del decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n. 8, sono conservate per i 50 anni successivi alla cessazione dell’attività.

Gli armaioli devono, altresì, comunicare mensilmente all’ufficio di polizia competente per territorio le generalità dei privati che hanno acquistato o venduto loro le armi, nonché la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all’acquisto esibiti dagli interessati. Le comunicazioni possono essere trasmesse anche per via telematica. È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d’armi ovvero di nulla osta all’acquisto rilasciato dal questore.

Il nulla osta non può essere rilasciato ai minori di 18 anni, ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera. Il questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool, nonché dalla presentazione di ogni altra certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni vigenti. Il contravventore è punito con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 4.000 euro a 20.000 euro. L’acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo è punito con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda da 2.000 euro a 10.000 euro.

Il provvedimento con cui viene rilasciato il nulla osta all’acquisto delle armi, nonché quello che consente l’acquisizione, a qualsiasi titolo, della disponibilità di un’arma devono essere comunicati, a cura dell’interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all’atto dell’istanza, secondo le modalità definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Può essere disposta, altresì, la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.

(*) Articolo modificato dall'art. 1, D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 1956, n. 1452; dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689; dall'art. 12, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356; dall'art. 15, comma 1, L. 16 marzo 2006, n. 146, a decorrere dal 12 aprile 2006 e, successivamente, così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, a decorrere dal 1° luglio 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, del medesimo D.Lgs. 204/2010.

Avv. Adele Morelli

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