Le repliche di armi antiche sono armi?

Sono un appassionato di storia antica, nello specifico del settore temporale del XIV sec. italiano. Vorrei sapere se per realizzare repliche di armi dell’epoca in scala 1:1, ai soli fini storici e scientifici, sia necessario avere una qualche autorizzazione o comunque un permesso di detenzione, oppure, essendo una replica di arma antica che verrebbe comunque utilizzata solo con cariche a salve e a mero scopo didattico, tale attività si possa porre in essere liberamente. Inoltre, le canne delle repliche in questione devono essere marchiate al Banco Nazionale di Prova? E se invece si volessero realizzare dei simulacri in ferro?
 
Risposta a cura dell'Avv. Adele Morelli
 
Preliminarmente, va specificato che sono armi antiche, ai sensi dell’art. 2, D.M. 14 aprile 1982, quelle prodotte antecedentemente al 1890 e le armi ad avancarica originali. Le repliche di armi antiche sono considerate a tutti gli effetti armi comuni da sparo (vedasi art. 2, L. n. 110/1975), fatta eccezione per le repliche di armi ad avancarica di modello antecedente al 1890 a colpo singolo, le quali rientrano nella categoria delle armi a modesta capacità offensiva (D.M. n. 362/2001).
Per la fabbricazione di repliche di armi antiche (anche nel caso di repliche di avancarica a colpo singolo, che rientrano nelle MCO) è necessario essere titolari di licenza di fabbricazione armi comuni in art. 31 TULPS del Questore (quindi avere dei locali che la Commissione Tecnica Provinciale presso la Questura ove si esercita l’attività ha giudicato idonei allo svolgimento dell’attività medesima), essere dotati di proprio marchio ed averlo depositato presso il Banco Nazionale di Prova. I modelli di armi che si intende produrre (fatta eccezione per le repliche di avancarica a colpo singolo, che rientrano nelle MCO) devono essere classificati, quali armi comuni da sparo, dal Banco Nazionale di Prova; quindi, ogni arma prodotta deve effettuare le prove di pressione presso il medesimo BNP (ogni arma da fuoco prodotta o commercializzata in Italia deve effettuare le prove di pressione presso il BNP, ai sensi dell’art. 1, L. n. 186/1960). Su ogni arma devono essere presenti tutti i normali segni identificativi (art. 11, L. n. 110/1975): nome, marchio o sigla del produttore, paese e anno di fabbricazione, numero di matricola, e appunto i punzoni del Banco Nazionale di Prova. Il produttore deve avere un registro di carico e scarico ove annotare le armi prodotte e, quindi, in uscita, le armi vendute alla grande distribuzione. La fabbricazione di repliche di armi antiche senza la licenza del Questore fa incorrere nel reato di fabbricazione di armi comuni da sparo senza licenza dell’autorità di cui all’art. 7, L. n. 895/1967 (sanzione: reclusione da uno a quattro anni e multa da €3.334,00 ad €16.667,00) nonché nei reati di fabbricazione e detenzione di arma clandestina di cui all’art. 23, L. n. 110/1975 (sanzione: reclusione da 3 a 10 anni e multa da €2.000,00 ad €20.000,00). Se il produttore intende anche vendere tali armi al dettaglio, deve munirsi, altresì, di licenza di minuta vendita armi comuni in art. 31 TULPS del Questore ed avere il relativo registro ove annotare le attività di vendita.  
Le repliche di armi antiche possono essere acquistate solo con porto d’armi in corso di validità o nulla osta all’acquisto del Questore, la loro detenzione va denunciata e possono essere trasportate e portate solo con porto d’armi (nel caso del trasporto, se non si dispone di PDA possono essere trasportate con avviso di trasporto al Questore). Le repliche di armi ad avancarica a colpo singolo (MCO) possono essere acquistate da chi ha compiuto il diciottesimo anno di età, quindi esibendo solo il documento d’identità valido, la loro detenzione non va denunciata, ma possono essere portate soltanto con porto d’armi.
Va tenuto presente, appunto, che la circostanza che si tratti di repliche di armi antiche non le fa affatto “declassificare” a qualcosa meno di un’arma, come spesso secondo opinione comune viene ritenuto. Si tratta in ogni caso di armi funzionanti e, in quanto tali, dotate di capacità d’offesa. Né i motivi di interesse storico o di studio, che sono spesso alla base della scelta di detenere tali tipologie di armi, giustificherebbero un trattamento giuridico meno stringente, così come non rileva neppure il fatto che si utilizzi munizionamento a salve. 
Se si intende, invece, realizzare degli strumenti riproducenti armi (nel quesito indicati come “simulacri in ferro”), non si dovrà essere titolari di alcuna licenza, ma sarà necessario rispettare le prescrizioni contenute nell’art. 5, L. n. 110/1975, ossia: tali strumenti non possono essere fabbricati con l’impiego di materiali e tecniche che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o tipo guerra o comuni da sparo né devono consentire l’utilizzo di munizionamento o il lancio di oggetti idonei all’offesa della persona. Inoltre, se di metallo (come l’ipotesi del quesito), devono avere la canna completamente ostruita, non in grado di camerare cartucce ed avere la canna occlusa da un tappo rosso inamovibile e devono passare al Banco Nazionale di Prova per le opportune verifiche.   
 
Avv. Adele Morelli
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