Il consumo di munizioni non va denunciato

A seguito del rilascio del Porto d'armi uso caccia acquisterò delle munizioni per pistola (50 cartucce) e delle munizioni a palla Cal.12 (25 cartucce). Qualora dovessi effettuare lo sparo delle cartucce, durante attività venatoria o presso un poligono e non le reintegro subito, sono obbligato e denunciare lo sparo delle cartucce?

Risposta a cura dell'Avv. Adele Morelli

La detenzione di munizioni per arma corta va denunciata sempre ed il quantitativo massimo detenibile senza licenza in estensione del Prefetto è sempre e solo di 200 (art. 97, comma 1, Reg. TULPS), la detenzione di munizioni a palla unica va denunciata sempre (se trattasi di munizioni per arma corta, il quantitativo massimo detenibile senza licenza in estensione del Prefetto è di 200, come sopra detto; se trattasi di munizioni per arma lunga, il quantitativo massimo detenibile è di 1.500, art. 97, comma 1, Reg. TULPS). Il consumo del munizionamento non va mai denunciato, così come l'acquisto in reintegro di ciò che si è utilizzato (ad es., se ho acquistato 100 munizioni e le utilizzo tutte, quando, dopo l'utilizzo, andrò ad acquistarne altre 100, non dovrò fare nuova denuncia, poiché ho solo reintegrato ciò che già avevo denunciato); se, con il reintegro, si acquista un quantitativo maggiore, va denunciata solo l'eccedenza (ad es., se ho acquistato 100 munizioni e le utilizzo tutte, quando, dopo l'utilizzo, andrò ad acquistare altre 150 munizioni, dovrò andare a denunciare solo le 50, poiché le 100 sono il reintegro di ciò che ho già utilizzato, mentre 50 è un quantitativo in più rispetto a ciò che avevo già denunciato; si veda a tal proposito la Circ. Min. Interno del 7 agosto 2006 nr. 557/PAS.10611-10171.(1)). Si ricorda, infine, che la denuncia di detenzione del munizionamento va effettuata entro e non oltre il termine perentorio di 72 ore decorrenti dall'acquisto (artt. 38 TULPS e 58 Reg. TULPS).

Avv. Adele Morelli

 

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