Armi trovate in soffitta

Ho trovato due vecchi fucili nella soffitta della casa di mio padre, deceduto qualche mese fa; non sono però riuscito a trovare le denunce di detenzione. Cosa devo fare? Quali autorità devo avvertire?

Risposta a cura dell'Avv. Adele Morelli 

Il rinvenimento di armi, in qualunque luogo, va immediatamente comunicato all’autorità di P.S. o alla più vicina caserma dei Carabinieri (art. 20, comma 5, L. n. 110/1975 e Risp. Min. Interno del 19 luglio 2004), mediante telefonata nella quale si dà avviso alle autorità delle armi ritrovate. È bene tenere presente che le armi non vanno assolutamente spostate, rimosse o portate altrove, e questo anche se le forze dell’ordine al telefono indicano di portar loro le armi: ciò perché le armi rinvenute potrebbero essere clandestine, alterate, da guerra oppure essere state utilizzate quale mezzo per commettere un reato, etc.; piuttosto, si deve aspettare sul posto l’arrivo delle forze dell’ordine.

Nel caso, rappresentato nel quesito, del rinvenimento di armi da parte di un erede, l’atteggiamento da tenere è sostanzialmente il medesimo. Si dà avviso telefonico del ritrovamento delle armi all’autorità di P.S. o ai Carabinieri; quindi, bisogna distinguere due ipotesi: se l’erede che avvisa le autorità è titolare di porto d’armi, lo stesso potrebbe essere autorizzato al telefono appunto dalle forze dell’ordine a mettere in sicurezza le armi e a recarsi in caserma a denunciarne l’acquisto a titolo di erede, munito della denuncia di detenzione del defunto (pare che molte caserme chiedano una rinuncia scritta alle armi degli altri eredi, tuttavia non si ritiene tale documentazione sia necessaria, poiché ciò che rileva ai fini della normativa sulla pubblica sicurezza è la circostanza per cui vi sia un soggetto legittimato a ricevere le armi ed a detenerle e custodirle lecitamente); quindi, effettuata la denuncia, l’erede potrà trasportare le armi presso il nuovo luogo di detenzione da lui comunicato ai Carabinieri. Se, invece, l’erede non è titolare di porto darmi, lo stesso dovrà obbligatoriamente aspettare l’arrivo dei Carabinieri, i quali prenderanno con loro le armi e daranno all’erede un termine per acquisire il nulla osta all’acquisto (o una licenza di porto d’armi) per poter ricevere egli stesso le armi, oppure gli daranno un termine per trasferire le armi ad un soggetto legittimato (titolare di licenza di porto d’armi); l’erede potrà altresì scegliere di non voler detenere le armi e mandarle al Cerimant per la distruzione. Nel lasso di tempo intercorrente tra il rinvenimento delle armi ed il conseguimento del titolo da parte dell’erede, questi dovrà provvedere a cederle (temporaneamente) ad un soggetto legittimato a detenerle (munito di PDA), che provveda alla loro custodia; talvolta, accade che vi provveda alla custodia (sotto forma di cortesia) la stessa caserma dei Carabinieri competente territorialmente ed a cui è stato denunciato il rinvenimento.   

Nell’ipotesi, specificata nel quesito, l’erede non rinvenisse la denuncia di detenzione delle armi fatta a suo tempo dal defunto, assenza questa che non consentirebbe di dimostrarne la (lecita) provenienza,  l’autorità di P.S. dovrebbe interrogare il sistema di archiviazione dati del CED inserendo il numero di matricola delle armi, così da verificare se risulti una qualche denuncia di detenzione; in ogni caso, l’eventuale esito negativo di tale ricerca non proverebbe nulla, poiché gli archivi informatici sono molto recenti. L’omessa denuncia delle armi da parte del de cuius ha senz’altro fatto incorrere questo, quando era in vita, nel reato di detenzione abusiva di cui all’art. 697 c.p.; a norma dell’art. 6 L. n. 152/1975 in combinato disposto con l’art. 240, co. 2, c.p., a tutti i reati concernenti le armi si applica la confisca obbligatoria delle stesse e, nel caso la loro fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituiscano reato, la confisca è sempre ordinata “anche se non è stata pronunciata condanna”; pertanto è altamente probabile che nel caso di specie, proprio perché l’erede è nell’impossibilità di dimostrare la lecita provenienza delle armi rinvenute, le stesse vengano versate dall’autorità di P.S. al Cerimant per la loro distruzione.

Avv. Adele Morelli

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