Acquistare dall'estero e rivendere all'estero armi in cal. 9x19 parabellum con licenza di commercio in art. 31

Sono un operatore professionale titolare di licenza di commercio di armi comuni in art. 31 TULPS (nella licenza c’è scritto che sono autorizzato a trattare tutte le armi comuni da sparo, così come previste dall’art. 2 L. n. 110/1975), posso acquistare dall’estero armi corte semiautomatiche in cal. 9x19 parabellum e poi rivenderle a mia volta all’estero?

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

Con riferimento alle armi corte semiautomatiche o a ripetizione in cal. 9x19, va evidenziato che:

  • L’art. 2, comma 2, L. n. 110/1975 vieta in Italia la vendita delle armi corte in cal. 9x19 ai privati, mentre ne consente le attività commerciali a livello professionale, cioè tra operatori con licenze di P.S. professionali, se appunto finalizzate, all’esito dell’iter commerciale, all’esportazione o alla vendita alle Forze dell’Ordine;
  • L’art. 2, comma 2, L. n. 110/1975 è infatti chiaro nel suo contenuto, esso recita :  «Salvo che siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero all’esportazione, non è consentita la fabbricazione, l’introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum […] Nei casi consentiti è richiesta la licenza di cui all’articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773», pertanto, leggendo la norma a contrario e cioè in senso affermativo, si deduce che, quando sono destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero all’esportazione, è consentita, mediante licenza in art. 31 TULPS del Questore, la fabbricazione, l’introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum;
  • La Circ. Min. Interno nr. 557/PAS/U/012164/10900(27)9 del 24.06.2011, a pag. 7, in interpretazione del D.Lgs. n. 204/2010, che ha appunto modificato il suddetto art. 2, comma 2, L. n. 110/1975, chiarisce che «All’articolo 2, secondo comma, della legge n. 110/75, nell’ottica della semplificazione amministrativa – nei casi consentitiviene ricondotto nell’alveo della potestà autorizzatoria del Questore – anziché del Prefetto – l’esercizio delle attività di fabbricazione, introduzione nel territorio dello Stato, esportazione e vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum. Pertanto, a far data dal 1° luglio 2011, tali attività potranno essere autorizzate mediante rilascio della licenza ex art. 31 del T.U.L.P.S. in luogo della licenza prefettizia ex art. 28 sinora prevista per tale tipo di armi»; pertanto viene chiarito che, «nei casi consentiti», sono ammesse la fabbricazione, l’introduzione nel territorio dello Stato, l’esportazione e la vendita delle suddette armi corte in cal. 9x19, e quali sono i «casi consentiti» per appunto la fabbricazione, l’introduzione nel territorio dello Stato, l’esportazione e la vendita? I «casi consentiti» sono tutti quelli in cui il destinatario ultimo è costituito dalle Forze dell’Ordine oppure da soggetti all’estero («Salvo che siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero all’esportazione» art. 2, comma, L. n. 110/1975) ossia ciò che viene sancito è il divieto in Italia di cedere tali armi ai privati;
  • Ulteriore chiarimento lo si rinviene sul sito del Banco Nazionale di Prova di Gardone Valtrompia, ove si fa riferimento alla deliberazione adottata all'esito della riunione del consiglio di amministrazione del 1° marzo 2013 e approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 19 aprile 2013, che, con specifico riguardo alle armi da fuoco corte semiautomatiche calibro 9 x 19 parabellum, dispone: «In merito alle armi da fuoco corte in calibro 9x19 parabellum, l'art. 5 del D.Lgs. 204/2010 ne consente la fabbricazione e l'esportazione secondo la normativa delle armi comuni, tuttavia ne vieta la commercializzazione in Italia ai soggetti privati. Pertanto questo Banco per evitare equivoci, non inserirà le predette armi nell'elenco delle armi classificate e sul certificato di prova rilasciato al produttore/importatore dichiarerà che trattasi di arma comune non commercializzabile in Italia»; il fatto che il BNP citi la possibilità di rilasciare il certificato di prova delle armi corte in cal. 9x19 anche all’importatore, lascia ovviamente intendere, come da sempre avviene, che l’operatore professionale può importare le armi corte in cal. 9x19, mentre l’importazione di dette armi è inibita in Italia ai privati;
  • La Suprema Corte ormai da diversi anni ha acclarato che le armi corte in cal. 9x19 sono armi comuni da sparo delle quali è vietato in Italia il commercio (solamente) verso i privati, si veda sul punto, fra tutte, Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 05-12-2014) 17-02-2015, n. 6875, «La conclusione, che ne consegue, per cui la qualificazione in termini di arma da guerra della pistola semiautomatica camerata per l'utilizzo di munizionamento cal. 9 x 19 parabellum non può discendere da un -inesistente - carattere intrinseco della stessa come arma destinata, in forza di una naturale potenzialità offensiva, all'impiego bellico, trova riscontro, sul piano normativo- sistematico, nel fatto che la relativa disciplina è contenuta non già nella L. n. 110 del 1975, art. 1 (che definisce, come si è visto, le armi da guerra, le armi tipo guerra e le munizioni da guerra), ma nel successivo art, 2, che definisce le armi e le munizioni comuni da sparo, prevedendo - al comma 2 - il divieto di fabbricazione, di introduzione nel territorio dello Stato e di vendita del relativo modello di armi corte da fuoco "salvo che siano destinate alle forze armate o ai corpi armati dello Stato, ovvero all'esportazione", così presupponendo che, in mancanza di tale divieto, le armi stesse sarebbero altrimenti commerciabili nello Stato secondo la disciplina delle armi comuni da sparo (posto che, se si trattasse di armi da guerra rientranti nella definizione dell'art. 1, l'importazione in Italia e la vendita ai soggetti privati sarebbe di per sé inibita dalla relativa qualità, senza la necessità di stabilire un apposito divieto al riguardo). Il divieto assoluto, stabilito dalla normativa nazionale per i soggetti privati, di acquistare, detenere e portare (con le debite autorizzazioni) il modello di pistola calibro 9 parabellum è dunque funzionale ad assicurarne la destinazione esclusiva alla dotazione delle forze armate e dei corpi di polizia […] In particolare, per quanto qui interessa, deve essere richiamata la Deliberazione, pubblicata sul sito internet ufficiale del Banco nazionale di prova di Gardone Valtrompia, adottata all'esito della riunione dei consiglio di amministrazione del 1 marzo 2013 e approvata dai Ministero dello sviluppo economico in data 19 aprile 2013, che, con specifico riguardo alle armi da fuoco corte semiautomatiche calibro 9 x 19 parabellum, dopo aver dato atto che la normativa nazionale di cui al D.Lgs. n. 204 del 2010, art. 5 ne consente "la fabbricazione e l'esportazione secondo la normativa delle armi comuni", ma "tuttavia ne vieta la commercializzazione in Italia ai soggetti privati", ha precisato che "per evitare equivoci" (come testualmente recita la risoluzione) le armi stesse non saranno inserite nell'elenco delle armi classificate, ma che sul certificato di prova rilasciato al produttore/importatore il Banco dichiarerà che si tratta di "arma comune non commercializzabile in Italia". Alla stregua di tale ultima determinazione proveniente dall'ente istituzionalmente deputato a verificare la qualità di arma comune da sparo delle armi da fuoco prodotte o importate in Italia, non è dunque più possibile dubitare della qualità di arma comune da sparo che deve riconoscersi, sul piano normativo, alla pistola semiautomatica calibro 9 x 19, camerata per le munizioni cal. 9 parabellum, il cui inserimento nell'elenco delle armi commercializzabili in Italia ai soggetti privati è inibito soltanto dal divieto normativo - contenuto nella L. n. 110 del 1975, art. 2, comma 2 - che ne riserva la destinazione d'uso alle forze armate e ai corpi armati dello Stato, e non dalla natura e qualità intrinseca del modello di pistola in oggetto, che è e resta quella di un'arma comune da sparo; e tale conclusione, coerente e consequenziale a tutte le considerazioni che precedono, è condivisa e recepita da questa Corte.”.

Pertanto, alla luce di ciò, si deduce con ogni evidenza che un operatore professionale titolare di licenza di commercio in art. 31 TULPS può introdurre in Italia, dall’estero, armi corte semiautomatiche in cal. 9x19 parabellum, per destinarle a sua volta alla vendita all’estero, in quanto ciò è espressamente consentito dall’art. 2, co. 2, L. n. 110/1975.

Avv. Adele Morelli

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