Gare con armi ad aria compressa MCO nel bosco di proprietà privata

Vorrei organizzare una gara con armi ad aria compressa a MCO nel bosco di mia proprietà, posso farlo? Se sì, quali autorizzazioni occorrono?

Risposta a cura dell'Avv. Adele Morelli

Anzitutto, è bene specificare che, ai sensi dell’art. 57 TULPS, è vietato sparare armi da fuoco o fare accensioni ed esplosioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa senza la licenza dell’autorità (licenza rilasciata da Questore, Commissariato di Polizia o Sindaco); altresì,  l’art. 703 c.p. rubricato “Accensioni ed esplosioni pericolose”, nel ribadire tale divieto, punisce la sua violazione con l’ammenda fino ad €103,00 (alla quale può seguire la sospensione di altra licenza di polizia di cui si è eventualmente titolari ai sensi degli artt. 10, 11 e 43 TULPS). Tali disposizioni vanno lette in combinato disposto rispettivamente: con l’art. 2, comma 3, L. n. 110/1975, che non considera le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un’energia cinetica non superiore a 7,5 joule, quali armi comuni da sparo, con l’art. 1, D.M. n. 362/2001, che definisce le stesse “armi con modesta capacità offensiva non assimilate alle armi comuni da sparo”, e infine con l’art. 9, commi 2 e 3, stesso D.M., il quale specifica che tali armi possono essere portate fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa solo per giustificato motivo e che il loro utilizzo in “luoghi privati non aperti al pubblico” è consentito ai maggiori degli anni 18 e ai minori purché assistiti da soggetti maggiorenni (le stesse possono altresì essere utilizzate nei poligoni o nelle sezioni TSN).

Con riferimento al quesito posto, considerato che l’attività si svolgerebbe in un contesto privato (quindi non accessibile ad un numero indistinto di persone, ma fruibile solo da soggetti predeterminati), tale tipologia di armi  può essere utilizzata senza il rilascio di apposita licenza, purché però in ogni caso ciò non avvenga in un luogo abitato o nelle sue vicinanze o lungo una pubblica via o in direzione di essa o dove vi è comunque presenza e/o transito di persone anche se trattasi di luogo privato (si incorrerebbe nella contravvenzione ex art 674 c.p.c. “Getto di cose pericolose” e talora si potrebbe incorrere nella contravvenzione di cui all’art. 703 c.p. su citato per “esplosioni pericolose” - sebbene non si ritiene questa fattispecie penale sia perfettamente conferente a tale situazione, si rende comunque necessario evidenziarne la possibilità che venga contestata, considerato che la disciplina in materia di armi è soggetta ad interpretazioni labili e mai univoche a seconda degli uffici delle procure e delle questure interessate - ), nel qual caso sarebbe necessario chiedere la licenza all’autorità locale di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 57 TULPS (al Questore o al Commissariato di Polizia o al Sindaco) e comunque sentire il Sindaco per gli aspetti di competenza dell’ente locale. Contestualmente, considerato che tale attività dovrebbe avvenire all’interno di un bosco, è necessario comunque informare le autorità competenti in materia, che potrebbero essere il Comune oppure la Provincia oppure la Regione e/o il Corpo Forestale dello Stato, ed eventualmente conseguire una sorta di autorizzazione presso di loro ad utilizzare gli spazi del bosco in questo modo, a seconda di quanto prescrivono in merito i regolamenti comunali, provinciali o regionali del territorio. Infine, l’utilizzo in contesti privati di tali armi che avvenga in spazi aperti va posto in essere anche nel rispetto della normativa venatoria, pertanto l’uso deve avvenire esclusivamente nello spazio a ciò preposto e ben delimitato, atteso che durante la stagione venatoria si potrebbe ad esempio venire sanzionati per presunta caccia con mezzi vietati, etc.

Avv. Adele Morelli

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