Munizioni da guerra detenute da militare in numero superiore a quello consentito

Nel caso delle munizioni 9x19 parabellum con croce nato in dotazione alle Forze dell’ordine siano detenute in numero superiore al consentito (300) da un appartenente alla Polizia di Stato, quelle in esubero sono da considerare comuni o da guerra?

Risposta a cura dell'Avv. Adele Morelli

Non avendo il quesito specificato la titolarità e le modalità della detenzione e di come l'agente ne sia giunto in possesso, circostanza, questa, che non consente di approfondire la questione, si segnalano sul punto le seguenti pronunce della Suprema Corte, a tenore delle quali la condotta descritta parrebbe integrare sia la fattispecie di ritenzione di materiali di armamento di cui all'art. 166 cod. pen. mil. pace (sanzionata con reclusione militare fino a quattro anni)  sia la fattispecie di detenzione illegittima di munizioni da guerra ai sensi dell'art. 2 L. n. 895/1967 (sanzionata con la reclusione da uno ad otto anni e con la multa da €3.000,00 ad €20.000,00):

  • "L'illegale detenzione di cartucce cal. 9 parabellum sottratte da militare al corpo militare di appartenenza integra sia il reato di ritenzione di materiali di armamento previsto dall'art. 166 cod. pen. mil. pace sia quello di illegale detenzione di munizioni da guerra di cui all'art. 2 della legge n. 895 del 1967, i quali possono concorrere, tutelando le rispettive norme incriminatrici beni giuridici diversi, e cioè l'integrità del patrimonio delle Forze Armate il primo e la prevenzione dei delitti contro la vita e l'incolumità personale il secondo" (Cass. Pen., sent. 36418 del 21.2.2002 -dep. il 30.10.2002);
  • "Le disposizioni regolamentari, in base alle quali la detenzione di munizioni per le armi in dotazione alle forze dell'ordine deve essere sottoposta a controllo, costituiscono un limite alla legittimità di tale detenzione, che non può ritenersi consentita liberamente, cioè svincolata da una consegna effettuata dalle autorità superiori e per i fini strettamente attinenti alle funzioni esercitate. Ne consegue che risponde del reato di cui all'art. 10 della legge n. 497 del 1974 (da leggersi art. 2 L. n. 895/1967) l'agente di polizia che detenga munizioni da guerra a lui consegnate da un collega, senza titolo alcuno" (Cass. Pen., sent. 17222 del 21.9.1989 -dep. il 07.12.1989).

Avv. Adele Morelli

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